Art. 21 
 
                   Durata del servizio all'estero 
 
  1. La permanenza all'estero non puo'  essere  superiore,  nell'arco
dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali  di  sei  anni
scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo  l'effettiva
assunzione in servizio all'estero. I due  periodi  sono  separati  da
almeno sei anni  scolastici  di  effettivo  servizio  nel  territorio
nazionale. 
  2. Il personale di cui  al  presente  capo  puo'  essere  destinato
all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per  sei
anni  scolastici.  Se  il  personale  rientra  in  Italia  prima  del
sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a  seguito
di domanda non motivata da gravi motivi personali  o  familiari,  non
sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla  parte
terza, titolo II, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18. 
  3. La destinazione da una ad altra sede  all'estero  e'  consentita
solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano  le  note  alle
          premesse.