Art. 21 
 
 
                 Potere di controllo e disciplinare 
 
  1. L'accordo relativo alla modalita'  di  lavoro  agile  disciplina
l'esercizio del potere  di  controllo  del  datore  di  lavoro  sulla
prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali  nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 4  della  legge  20  maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni. 
  2. L'accordo di cui al comma  1  individua  le  condotte,  connesse
all'esecuzione della prestazione lavorativa  all'esterno  dei  locali
aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta l'art. 4 della legge 20  maggio  1970,  n.
          300, e successive modificazioni (Norme sulla  tutela  della
          liberta'  e  dignita'  dei   lavoratori,   della   liberta'
          sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e
          norme sul collocamento): 
              «Art. 4 (Impianti  audiovisivi  e  altri  strumenti  di
          controllo). - 1.  Gli  impianti  audiovisivi  e  gli  altri
          strumenti  dai  quali  derivi  anche  la  possibilita'   di
          controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori  possono
          essere impiegati esclusivamente per esigenze  organizzative
          e produttive, per la sicurezza del lavoro e per  la  tutela
          del patrimonio aziendale e possono essere installati previo
          accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale
          unitaria o dalle  rappresentanze  sindacali  aziendali.  In
          alternativa, nel caso  di  imprese  con  unita'  produttive
          ubicate in diverse province della stessa regione ovvero  in
          piu' regioni, tale  accordo  puo'  essere  stipulato  dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale.  In   mancanza   di
          accordo, gli impianti e  gli  strumenti  di  cui  al  primo
          periodo possono  essere  installati  previa  autorizzazione
          delle  sede  territoriale  dell'Ispettorato  nazionale  del
          lavoro o, in alternativa, nel caso di  imprese  con  unita'
          produttive dislocate negli ambiti  di  competenza  di  piu'
          sedi territoriali,  della  sede  centrale  dell'Ispettorato
          nazionale del lavoro.  I  provvedimenti  di  cui  al  terzo
          periodo sono definitivi. 
              2. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica
          agli strumenti utilizzati dal  lavoratore  per  rendere  la
          prestazione lavorativa e agli  strumenti  di  registrazione
          degli accessi e delle presenze. 
              3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi  1  e  2
          sono utilizzabili a tutti i fini connessi  al  rapporto  di
          lavoro a condizione che sia  data  al  lavoratore  adeguata
          informazione delle modalita' d'uso  degli  strumenti  e  di
          effettuazione  dei  controlli  e  nel  rispetto  di  quanto
          disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».