Art. 21 
 
 
                      Violazione degli obblighi 
                      degli operatori economici 
 
  1. L'operatore economico che  non  ottempera  ai  provvedimenti  di
ritiro, sospensione o richiamo adottati ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, lettere d) ed e), del presente  decreto  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo
che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  il  medesimo  fatto  e'
punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a
50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali
destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico  che
viola le disposizioni di cui agli articoli 11, paragrafi da  2  a  8,
13, 14 e 16 del regolamento (UE)  n.  305/2011  e  6,  comma  5,  del
presente decreto e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 euro a 5.000 euro; ai medesimi fatti si applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro  a  15.000  euro  qualora  si
riferiscano a prodotti e materiali destinati a uso  strutturale  o  a
uso antincendio rientranti nell'ambito di cui all'articolo  5,  comma
1, o tenuti alla conformita' alle norme tecniche o alle  disposizioni
di cui all'articolo 5, comma 5. 
  3. Le sanzioni di cui al presente articolo  non  si  applicano  nel
caso  di  non  conformita'  formali  di  cui  all'articolo   59   del
regolamento (UE) n. 305/2011 rimosse dall'operatore  economico  entro
il  termine  stabilito  dalle  Amministrazioni  competenti  ai  sensi
dell'articolo 18. 
 
          Note all'art. 21: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse.