Art. 21 
 
 
                     Atto costitutivo e statuto 
 
  1. L'atto costitutivo deve  indicare  la  denominazione  dell'ente;
l'assenza di scopo di lucro e le finalita' civiche, solidaristiche  e
di utilita' sociale perseguite; l'attivita' di interesse generale che
costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio  iniziale
ai fini dell'eventuale riconoscimento della  personalita'  giuridica;
le norme  sull'ordinamento,  l'amministrazione  e  la  rappresentanza
dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;  i
requisiti per l'ammissione di nuovi associati,  ove  presenti,  e  la
relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti  con
le finalita' perseguite e l'attivita' di interesse  generale  svolta;
la nomina dei primi componenti degli organi  sociali  obbligatori  e,
quando previsto, del soggetto incaricato della revisione  legale  dei
conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in  caso  di
scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista. 
  2.  Lo  statuto  contenente  le  norme  relative  al  funzionamento
dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte
integrante  dell'atto  costitutivo.  In  caso  di  contrasto  tra  le
clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto  prevalgono  le
seconde.