Art. 21 
 
           Rete della protezione e dell'inclusione sociale 
 
  1. Al  fine  di  favorire  una  maggiore  omogeneita'  territoriale
nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida  per  gli
interventi, e' istituita, presso il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  la  Rete  della  protezione  e   dell'inclusione
sociale,  di  seguito   denominata   «Rete»,   quale   organismo   di
coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi  sociali  di
cui alla legge n. 328 del 2000. 
  2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali e ne fanno parte, oltre ad un  rappresentante  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  della  salute,  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per
le politiche  della  famiglia  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri: 
    a) un componente per ciascuna  delle  giunte  regionali  e  delle
province autonome, designato dal Presidente; 
    b) venti componenti  designati  dall'Associazione  nazionale  dei
comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei comuni e  degli  ambiti
territoriali. Fra i venti  componenti,  cinque  sono  individuati  in
rappresentanza dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56,  e  cinque
in rappresentanza di comuni il cui  territorio  sia  coincidente  con
quello del relativo ambito territoriale. 
  3. Alle riunioni della Rete  partecipa,  in  qualita'  di  invitato
permanente, un rappresentante dell'INPS  e  possono  essere  invitati
altri membri del Governo, nonche' rappresentanti  di  amministrazioni
statali, locali o di enti pubblici. 
  4.  La  Rete  consulta   le   parti   sociali   e   gli   organismi
rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque,  almeno
una volta l'anno nonche' in occasione dell'adozione dei Piani di  cui
al comma 6 e delle linee di indirizzo di cui al comma 8. Al  fine  di
formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani  e
delle linee di indirizzo, la Rete puo' costituire  gruppi  di  lavoro
con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma. 
  5. Nel  rispetto  delle  modalita'  organizzative  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, la  Rete  si  articola  in  tavoli
regionali e a livello di  ambito  territoriale.  Ciascuna  regione  e
provincia  autonoma  definisce  le  modalita'   di   costituzione   e
funzionamento dei tavoli, nonche' la partecipazione  e  consultazione
dei soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare  conflitti  di
interesse e ispirandosi a principi di partecipazione  e  condivisione
delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonche' del  monitoraggio
e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli
atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a
livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali. 
  6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani: 
    a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico  per
l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000; 
    b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali  di  contrasto
alla poverta', quale strumento  programmatico  per  l'utilizzo  delle
risorse della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo  7,  comma
2; 
    c)  un  Piano  per  la  non  autosufficienza,   quale   strumento
programmatico per l'utilizzo delle  risorse  del  Fondo  per  le  non
autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  7. I Piani di cui al comma 6, di  natura  triennale  con  eventuali
aggiornamenti annuali, individuano lo  sviluppo  degli  interventi  a
valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono nell'ottica di  una
progressione graduale, nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  nel
raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni  assistenziali
da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal  fine,  i  Piani
individuano le  priorita'  di  finanziamento,  l'articolazione  delle
risorse dei fondi tra le  diverse  linee  di  intervento,  nonche'  i
flussi informativi e gli  indicatori  finalizzati  a  specificare  le
politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
riferimento. Su proposta della Rete,  i  Piani  sono  adottati  nelle
medesime modalita' con le quali  i  fondi  cui  si  riferiscono  sono
ripartiti alle regioni. 
  8. La  Rete  elabora  linee  di  indirizzo  negli  specifici  campi
d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi  e
dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani  di
cui al comma 6 e costituiscono strumenti operativi che  orientano  le
pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle
esperienze, dei metodi e  degli  strumenti  di  lavoro,  al  fine  di
assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione delle prestazioni. Su
proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite  le  altre
amministrazioni per i profili di competenza e previa intesa  in  sede
di Conferenza unificata. 
  9. Ferme restando le competenze della Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, la Rete  puo'
formulare proposte e pareri in merito ad atti che  producono  effetti
sul sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete  esprime,
in particolare, il proprio parere sul Piano nazionale  per  la  lotta
alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine  del  giorno  per  la
prevista intesa. 
  10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Le modalita' di funzionamento sono stabilite
con regolamento interno, approvato dalla maggioranza dei  componenti.
La segreteria tecnica della Rete e il  coordinamento  dei  gruppi  di
lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale per
la lotta  alla  poverta'  e  per  la  programmazione  sociale.  Dalla
costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali
e territoriali non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a
livello  regionale  e  territoriale,  non  spetta   alcun   compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese  o  altro  emolumento
comunque denominato. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per i riferimenti della legge n.  328  del  2000,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge
          7  aprile  2014,   n.   56   (Disposizioni   sulle   citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              5. In attesa della riforma del  titolo  V  della  parte
          seconda  della  Costituzione  e  delle  relative  norme  di
          attuazione, le  citta'  metropolitane  di  Torino,  Milano,
          Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari,  Napoli  e  Reggio
          Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e
          nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114  e  117,
          secondo comma,  lettera  p),  della  Costituzione  e  ferma
          restando la competenza regionale ai sensi del predetto art.
          117. I principi della presente legge valgono come  principi
          di grande riforma economica e sociale per la disciplina  di
          citta' e  aree  metropolitane  da  adottare  dalla  regione
          Sardegna,  dalla  Regione   siciliana   e   dalla   regione
          Friuli-Venezia  Giulia,  in   conformita'   ai   rispettivi
          statuti. 
              (Omissis).». 
              - Per il testo dell'art. 20  della  legge  n.  328  del
          2000, si veda nelle note all'art. 7. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  1264,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              1264. Al fine di  garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
              (Omissis).». 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  n.
          281 del 1997, si veda nelle note alle premesse.