Art. 21 
 
               Contratti stipulati da una sede estera 
 
  1. Per i contratti relativi agli interventi  di  cooperazione  allo
sviluppo dei quali una sede estera e' stazione appaltante, si applica
la versione piu' aggiornata del «Procurement and Grants for  European
Union External Actions - A Practical Guide». 
  2. La sede centrale dell'AICS puo' disporre  che  le  proprie  sedi
all'estero applichino la «Practical Guide» di cui al comma 1 anche ai
contratti stipulati per il funzionamento delle sedi stesse. 
  3. Nei casi di cui al presente articolo si applicano  comunque  gli
articoli 4, 5, 6, 8, nonche' i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7. 
  4. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 13  della  direttiva
2014/24/UE, le attivita' realizzate dall'AICS mediante la concessione
di contributi o l'affidamento  di  iniziative  ai  soggetti  iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125
restano disciplinate dagli articoli 18 e 19 dello  statuto  dell'AICS
approvato con il decreto del Ministro degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo  dell'articolo  26  della  citata  legge  11
          agosto 2014, n. 125 e' il seguente: 
                «Art. 26 (Organizzazioni  della  societa'  civile  ed
          altri soggetti senza finalita' di  lucro).  -  1.  L'Italia
          promuove la partecipazione alla cooperazione allo  sviluppo
          delle organizzazioni  della  societa'  civile  e  di  altri
          soggetti senza finalita' di lucro, sulla base del principio
          di sussidiarieta'. 
              2. Sono soggetti della cooperazione  allo  sviluppo  le
          organizzazioni della societa' civile e gli  altri  soggetti
          senza finalita' di lucro di seguito elencati: 
                a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate
          nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; 
                b) enti del Terzo settore (ETS)  non  commerciali  di
          cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo  settore
          di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della  legge  6
          giugno  2016,  n.  106  statutariamente  finalizzate   alla
          cooperazione   allo   sviluppo    e    alla    solidarieta'
          internazionale; 
                c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della
          finanza etica e del microcredito che  nel  proprio  statuto
          prevedano  come  finalita'  prioritaria   la   cooperazione
          internazionale allo sviluppo; 
                d)  le  organizzazioni  e   le   associazioni   delle
          comunita' di immigrati che mantengano con le comunita'  dei
          Paesi di origine rapporti di cooperazione e  sostegno  allo
          sviluppo o  che  collaborino  con  soggetti  provvisti  dei
          requisiti di cui al presente articolo e  attivi  nei  Paesi
          coinvolti; 
                e)   le   imprese   cooperative   e    sociali,    le
          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori    e    degli
          imprenditori,   le   fondazioni,   le   organizzazioni   di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le
          associazioni di promozione sociale  di  cui  alla  legge  7
          dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano  la
          cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali; 
                f) le organizzazioni con sede legale  in  Italia  che
          godono da  almeno  quattro  anni  dello  status  consultivo
          presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
          (ECOSOC). 
              3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i
          parametri  e  i  criteri  sulla  base  dei  quali   vengono
          verificate le competenze  e  l'esperienza  acquisita  nella
          cooperazione allo sviluppo  dalle  organizzazioni  e  dagli
          altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo  che
          sono iscritti, a seguito di  tali  verifiche,  in  apposito
          elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.
          La verifica delle capacita' e dell'efficacia  dei  medesimi
          soggetti e' rinnovata con cadenza almeno biennale. 
              4.    Mediante    procedure    comparative    pubbliche
          disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17,  comma
          13, sulla  base  di  requisiti  di  competenza,  esperienza
          acquisita, capacita', efficacia  e  trasparenza,  l'Agenzia
          puo' concedere contributi o affidare  la  realizzazione  di
          iniziative di cooperazione allo sviluppo ad  organizzazioni
          e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi
          ultimi sono tenuti a rendicontare, per  via  telematica,  i
          progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia  e
          le  iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo   la   cui
          realizzazione e' stata loro affidata dalla medesima. 
              5. Le  cessioni  di  beni  e  le  relative  prestazioni
          accessorie  effettuate,  secondo  modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nei
          confronti delle amministrazioni dello Stato e dei  soggetti
          della cooperazione allo sviluppo  iscritti  nell'elenco  di
          cui al comma 3, destinati ad essere trasportati  o  spediti
          fuori  dell'Unione  europea  in  attuazione  di   finalita'
          umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare  programmi
          di cooperazione allo sviluppo,  sono  non  imponibili  agli
          effetti  dell'imposta  sul   valore   aggiunto   ai   sensi
          dell'articolo  8-bis  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.». 
              - Il testo degli articoli  18  e  19  del  decreto  del
          Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113  e'  il
          seguente: 
                «Art.  18  (Concessione  di  contributi).  -  1.   Il
          Comitato   congiunto    stabilisce,    nell'ambito    della
          programmazione annuale di cui  all'articolo  21,  comma  3,
          della legge istitutiva, le risorse da  destinare,  mediante
          procedure comparative pubbliche, a iniziative promosse  dai
          soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma
          3, della legge istitutiva, e che: 
                  a)  rispettano  i  principi   fondamentali   e   le
          finalita' della legge istitutiva; 
                  b)  sono  in  linea  con  gli  indirizzi   generali
          contenuti  nel  documento  triennale  e  con  gli   impegni
          internazionali assunti dall'Italia; 
                  c) prevedono la partecipazione di  una  controparte
          locale idonea ad assicurare la sostenibilita'; 
                  d) prevedono un apporto finanziario del proponente,
          in misura stabilita dal Comitato congiunto. 
              2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore  del  presente
          statuto, il Comitato congiunto, su proposta del  direttore,
          approva le procedure di cui all'articolo 26, comma 4, della
          legge istitutiva, secondo i seguenti criteri: 
                a) previa approvazione del  Comitato  congiunto,  che
          stabilisce le priorita' geografiche e settoriali, l'Agenzia
          indice annualmente una o piu'  procedure  di  selezione  di
          iniziative nei Paesi partner e di progetti di  informazione
          ed educazione allo sviluppo; 
                b) gli avvisi pubblici definiscono le modalita'  e  i
          termini per la presentazione dei progetti e le procedure di
          selezione; 
              c) sui progetti da  realizzare  in  tutto  o  in  parte
          all'estero  e'  acquisito  il  parere  dei  capi   missione
          competenti per territorio sulle condizioni politiche  e  di
          sicurezza; 
                d) i  progetti  sono  valutati  da  una  commissione,
          nominata dal direttore, ai cui componenti non spetta  alcun
          compenso, rimborso spese, gettone di presenza o  emolumento
          comunque denominato; 
                e)  i  finanziamenti  sono  erogati  per   stati   di
          avanzamento,    previa    rendicontazione    delle    spese
          effettivamente sostenute,  oppure  anticipatamente,  dietro
          presentazione, per l'intero importo anticipato,  di  idonea
          garanzia ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3  e  4,  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni; 
                f) lo svolgimento delle iniziative e  l'utilizzazione
          dei relativi  fondi  sono  rendicontati  mediante  rapporti
          descrittivi e contabili; 
                g) l'Agenzia monitora lo svolgimento delle iniziative
          e verifica i risultati conseguiti. 
                Art. 19 (Affidamento di iniziative). - 1.  Entro  sei
          mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  statuto,  il
          Comitato congiunto, su proposta del  direttore,  disciplina
          le condizioni e le modalita' per la selezione dei  soggetti
          di cui al presente capo cui affidare  la  realizzazione  di
          iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi  inclusi  gli
          interventi   internazionali   di   emergenza,    attraverso
          procedure  comparative   pubbliche   nel   rispetto   della
          normativa vigente,  degli  standard  internazionali  e  dei
          principi di cui all'articolo 2, comma 1.».