Art. 20. Reperibilita' 1. All'istituto della reperibilita' durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro puo' farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessita' di servizio, riferite a settori di attivita' per i quali sia necessario assicurare la continuita' dei servizi, e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. 2. La durata massima del periodo di reperibilita' e' di 12 ore. 3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilita', l'interessato di norma dovra' raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti. 4. In caso di chiamata in servizio, l'attivita' prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario. 5. Ciascun dipendente, di norma, non puo' essere collocato in reperibilita' per piu' di sei volte in un mese. 6. Per un turno di reperibilita' di 12 ore e' corrisposta una indennita' di euro 10,00. Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennita' e' frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10 per cento. L'indennita' di reperibilita' di cui al presente comma non compete durante l'orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato. 7. La misura dell'indennita' di cui al comma 6, nonche' il limite di cui al comma 5, sono elevabili in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera e). Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza. 8. Le indennita' di cui ai commi 6 e 7, sono corrisposte a carico delle risorse di cui all'art. 77 del presente contratto. 9. Quando la reperibilita' cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.