(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
                            Reperibilita' 
 
    1. All'istituto della reperibilita' durante le ore o le  giornate
eccedenti l'orario ordinario di lavoro puo'  farsi  ricorso  soltanto
per essenziali ed indifferibili necessita' di  servizio,  riferite  a
settori di  attivita'  per  i  quali  sia  necessario  assicurare  la
continuita' dei servizi, e che non possono essere coperte  attraverso
l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. 
    2. La durata massima del periodo di reperibilita' e' di 12 ore. 
    3. In caso  di  chiamata  in  servizio,  durante  il  periodo  di
reperibilita', l'interessato di norma dovra' raggiungere il posto  di
lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti. 
    4. In caso di chiamata in servizio,  l'attivita'  prestata  viene
retribuita come lavoro straordinario o compensata, a  richiesta,  con
recupero orario. 
    5. Ciascun dipendente, di norma, non  puo'  essere  collocato  in
reperibilita' per piu' di sei volte in un mese. 
    6. Per un turno di reperibilita' di 12  ore  e'  corrisposta  una
indennita' di euro 10,00. Per turni di durata inferiore alle 12  ore,
la predetta indennita' e' frazionabile  in  misura  non  inferiore  a
quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa,
maggiorata del 10 per cento. L'indennita' di reperibilita' di cui  al
presente comma non compete durante l'orario di servizio, a  qualsiasi
titolo prestato. 
    7. La misura dell'indennita' di cui al comma 6, nonche' il limite
di  cui  al  comma  5,  sono  elevabili  in  sede  di  contrattazione
integrativa ai sensi dell'art. 7, comma  6,  lettera  e).  Fino  alla
definizione, in  sede  di  contrattazione  integrativa,  della  nuova
disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto
definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza. 
    8. Le indennita' di cui ai commi 6 e 7, sono corrisposte a carico
delle risorse di cui all'art. 77 del presente contratto. 
    9. Quando la reperibilita' cade in giorno festivo, il  dipendente
ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato
a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo
compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario  di
lavoro settimanale.