(( Art. 21-bis 
 
Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
                  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 
 
  1. All'articolo 27, comma  2,  lettera  d),  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «
La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso  non
si applica ai contratti di  servizio  affidati  in  conformita'  alle
disposizioni, anche  transitorie,  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1370/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  ottobre
2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  27  del
          citato  decreto-legge  n.  50  del  2017,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 27 Misure sul trasporto pubblico locale 
              1. Omissis. 
              2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo  di
          cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30  giugno  di  ogni
          anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281.  In  caso  di  mancata  intesa  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281.  Il  suddetto  riparto  e'  operato
          sulla base dei seguenti criteri: 
              a) suddivisione tra le regioni di  una  quota  pari  al
          dieci per cento  dell'importo  del  Fondo  sulla  base  dei
          proventi complessivi  da  traffico  e  dell'incremento  dei
          medesimi  registrato,  tenuto  conto  di  quanto   previsto
          dall'articolo 19,  comma  5,  del  decreto  legislativo  19
          novembre  1997,  n.  422,  tra  l'anno  2014  e  l'anno  di
          riferimento, con rilevazione  effettuata  dall'Osservatorio
          di cui all'articolo 1, comma 300, della legge  24  dicembre
          2007,  n.  244.  Negli  anni  successivi,   la   quota   e'
          incrementata del cinque per cento  dell'importo  del  Fondo
          per ciascun anno fino a  raggiungere  il  venti  per  cento
          dell'importo del predetto Fondo; 
              b) suddivisione tra le regioni di una quota  pari,  per
          il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in
          base a quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei  costi
          standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi  la  quota  e'
          incrementata del cinque per cento  dell'importo  del  Fondo
          per ciascun anno fino a  raggiungere  il  venti  per  cento
          dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale  quota
          si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie
          di carattere regionale; 
              c)  suddivisione  della  quota   residua   del   Fondo,
          sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le
          percentuali regionali  di  cui  alla  tabella  allegata  al
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  trasporti,  di
          concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati  di
          servizio di cui al comma 6 che,  a  decorrere  dal  secondo
          anno successivo alla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  sostituiscono  le
          predette percentuali regionali, comunque entro i limiti  di
          spesa complessiva prevista dal Fondo stesso; 
              d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da
          trasferire alle regioni  qualora  i  servizi  di  trasporto
          pubblico locale e  regionale  non  risultino  affidati  con
          procedure  di  evidenza  pubblica  entro  il  31   dicembre
          dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora
          non ne risulti pubblicato alla medesima data  il  bando  di
          gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle misure  di
          cui  alle  delibere  dell'Autorita'  di   regolazione   dei
          trasporti adottate ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  2,
          lettera f), del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
          n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione  delle
          predette delibere. La  riduzione  si  applica  a  decorrere
          dall'anno 2021; in ogni caso non si applica ai contratti di
          servizio affidati in conformita' alle  disposizioni,  anche
          transitorie, di cui al regolamento (CE)  n.  1370/2007  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,  e
          alle   disposizioni   normative   nazionali   vigenti.   La
          riduzione, applicata alla quota di  ciascuna  regione  come
          determinata ai sensi delle lettere da a) a c), e'  pari  al
          quindici  per  cento  del  valore  dei  corrispettivi   dei
          contratti  di  servizio  non  affidati  con   le   predette
          procedure. Le risorse  derivanti  da  tali  riduzioni  sono
          ripartite tra le altre Regioni con le modalita' di  cui  al
          presente comma, lettere a), b) e c); 
              e) in ogni caso, al fine di garantire  una  ragionevole
          certezza delle risorse finanziarie disponibili, il  riparto
          derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non puo'
          determinare  per  ciascuna  regione  una  riduzione   annua
          maggiore  del  cinque  per  cento   rispetto   alla   quota
          attribuita nell'anno precedente; ove l'importo  complessivo
          del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore  a  quello
          dell'anno  precedente,  tale  limite  e'  rideterminato  in
          misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel
          primo quinquennio  di  applicazione  il  riparto  non  puo'
          determinare  per  ciascuna  regione,  una  riduzione  annua
          maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse  trasferite
          nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno  di
          riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite e'
          rideterminato in misura proporzionale  alla  riduzione  del
          Fondo medesimo; 
              e-bis)  destinazione  annuale  dello  0,025  per  cento
          dell'ammontare  del  Fondo  alla  copertura  dei  costi  di
          funzionamento  dell'Osservatorio  di  cui  all'articolo  1,
          comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              Omissis."