Art. 21 Violazioni in materia di diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare di cui all'articolo 17 del presente decreto 1. L'omissione dell'indicazione del lotto, o partita, in violazione dell'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare di cui al comma 4 del medesimo articolo 17, della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. 2. L'indicazione del lotto, o partita, con modalita' differenti da quelle previste dall'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.