Art. 21 
 
 
                         Stipendio tabellare 
 
  1. A decorrere dal  1°  gennaio  2016  lo  stipendio  tabellare  e'
stabilito per  ciascuna  qualifica  della  carriera  prefettizia  nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
    prefetto: € 95.681,78; 
    viceprefetto: € 63.330,78; 
    viceprefetto aggiunto: € 45.576,34. 
  2. A decorrere dal  1°  gennaio  2017  lo  stipendio  tabellare  e'
rideterminato per ciascuna qualifica della carriera  prefettizia  nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
    prefetto: € 96.684,74; 
    viceprefetto: € 63.994,63; 
    viceprefetto aggiunto: € 46.054,08. 
  3. A decorrere dal  1°  gennaio  2018  lo  stipendio  tabellare  e'
stabilito per  ciascuna  qualifica  della  carriera  prefettizia  nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
    prefetto € 99.015,34; 
    viceprefetto: € 65.537,22; 
    viceprefetto aggiunto: € 47.164,22. 
  4.  Gli  importi  di  cui  ai  precedenti  commi  sono  comprensivi
dell'indennita'  di  vacanza  contrattuale  nei  valori   vigenti   a
decorrere dal 1° luglio 2010 ai sensi del decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  27  febbraio  2017,  che  cessa  di  essere
corrisposta come specifica voce retributiva. 
  5. Lo stipendio tabellare di cui ai commi  precedenti  contiene  ed
assorbe  l'indennita'  integrativa  speciale  negli  importi  di  cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita'  integrativa  speciale
nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione
della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con
riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto  1995,  n.
335, e non ha effetti diretti o indiretti sul  trattamento  economico
complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base  alle
vigenti disposizioni. 
 
          Note all'art. 21: 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
          febbraio 2017 (Ripartizione del Fondo di  cui  all'art.  1,
          comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. -Legge  di
          bilancio 2017) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 30 marzo 2017, n. 75. 
              -  Si  riporta  l'art.  18,  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316: 
              «Art. 18 (Indennita' integrativa  speciale).  -  12.  A
          decorrere  dal  17  giugno  2000  l'indennita'  integrativa
          speciale spettante per ciascuna  qualifica  della  carriera
          prefettizia e' determinata nei seguenti importi annui lordi
          per dodici mensilita': 
    

|-----------------------|------|------------------------------------|
| prefetto              |   L. |               17.498.000           |
|-----------------------|------|------------------------------------|
| viceprefetto          |   «  |               16.006.000           |
|-----------------------|------|------------------------------------|
| viceprefetto aggiunto |   «  |               12.860.000           |
|-----------------------|------|------------------------------------|

    
              - Si riporta l'art. 2, comma 10, della legge  8  agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare): 
              «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 
              10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2  dell'art.
          15 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  in  materia  di
          assoggettamento  alla  ritenuta  in   conto   entrate   del
          Ministero del tesoro della  quota  di  maggiorazione  della
          base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9  opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge  29  aprile
          1976, n. 177, rispettivamente,  per  il  personale  civile,
          militare, ferroviario e per quello previsto  dall'art.  15,
          comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. 
              (Omissis).».