Art. 21 Stipendio tabellare 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: € 95.681,78; viceprefetto: € 63.330,78; viceprefetto aggiunto: € 45.576,34. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: € 96.684,74; viceprefetto: € 63.994,63; viceprefetto aggiunto: € 46.054,08. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto € 99.015,34; viceprefetto: € 65.537,22; viceprefetto aggiunto: € 47.164,22. 4. Gli importi di cui ai precedenti commi sono comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dal 1° luglio 2010 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, che cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva. 5. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
Note all'art. 21: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 (Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. -Legge di bilancio 2017) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2017, n. 75. - Si riporta l'art. 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316: «Art. 18 (Indennita' integrativa speciale). - 12. A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennita' integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera prefettizia e' determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': |-----------------------|------|------------------------------------| | prefetto | L. | 17.498.000 | |-----------------------|------|------------------------------------| | viceprefetto | « | 16.006.000 | |-----------------------|------|------------------------------------| | viceprefetto aggiunto | « | 12.860.000 | |-----------------------|------|------------------------------------| - Si riporta l'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. (Omissis).».