Art. 21 
 
                      Modifiche all'articolo 77 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  «A  tale
fine, gli emittenti devono essere in grado  di  fornire  un'evidenza,
oggetto di approvazione da parte del relativo organo  amministrativo,
dei tassi ordinariamente applicati sulle  operazioni  di  raccolta  e
sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata,  forma  tecnica,
tipologia di tasso fisso o variabile e, se  disponibile,  rischio  di
controparte.»; 
    b) al comma 14 e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:  «Gli
emittenti provvedono a pubblicare  sul  proprio  sito  internet,  con
cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati  con
l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute  ai
sensi del presente articolo.». 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Si  riporta  l'articolo  77,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 77 (Titoli di solidarieta').  -  1.  Al  fine  di
          favorire il finanziamento ed il sostegno delle attivita' di
          cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore non
          commerciali di cui all'articolo 79, comma  5,  iscritti  al
          Registro di cui all'articolo 45, gli  istituti  di  credito
          autorizzati ad  operare  in  Italia,  in  osservanza  delle
          previsioni del testo unico delle leggi in materia  bancaria
          e creditizia, di cui al decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385,  di  seguito  «emittenti»  o,  singolarmente,
          l'"emittente",  possono  emettere  specifici   "titoli   di
          solidarieta'", di seguito "titoli", su  cui  gli  emittenti
          non applicano le commissioni di collocamento. 
              2. I  titoli  sono  obbligazioni  ed  altri  titoli  di
          debito,   non   subordinati,   non   convertibili   e   non
          scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere
          o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e  non  sono
          collegati ad uno strumento derivato, nonche' certificati di
          deposito consistenti in titoli  individuali  non  negoziati
          nel mercato monetario. 
              3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito
          restano ferme le disposizioni legislative  e  regolamentari
          in materia  di  strumenti  finanziari  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio   1998,   n.   58,   e   relative
          disposizioni  attuative.  Per  i  certificati  di  deposito
          consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato
          monetario restano  ferme  le  disposizioni  in  materia  di
          trasparenza bancaria dettate  dal  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385. 
              4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di  cui
          al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi,  possono
          essere  nominativi  ovvero  al  portatore  e  corrispondono
          interessi con periodicita' almeno annuale, in misura almeno
          pari al maggiore tra il tasso  rendimento  lordo  annuo  di
          obbligazioni      dell'emittente,      aventi      analoghe
          caratteristiche e durata, collocate  nel  trimestre  solare
          precedente la data di emissione dei titoli e  il  tasso  di
          rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua
          similare a quella dei titoli. I certificati di deposito  di
          cui al comma 3 hanno scadenza  non  inferiore  a  12  mesi,
          corrispondono interessi con periodicita' almeno annuale, in
          misura almeno pari al  maggiore  tra  il  tasso  rendimento
          lordo annuo  di  certificati  di  deposito  dell'emittente,
          aventi  analoghe  caratteristiche  e  durata,  emessi   nel
          trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli
          e il tasso di rendimento lordo annuo dei  titoli  di  Stato
          con  vita  residua  similare  a  quella  dei  titoli.   Gli
          emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto  al
          maggiore tra i due tassi di rendimento  sopra  indicati,  a
          condizione che si riduca corrispondentemente  il  tasso  di
          interesse   applicato   sulle   correlate   operazioni   di
          finanziamento secondo le  modalita'  indicate  nel  decreto
          attuativo di cui al comma 15. A tale  fine,  gli  emittenti
          devono essere in grado di fornire un'evidenza,  oggetto  di
          approvazione da parte del relativo  organo  amministrativo,
          dei tassi  ordinariamente  applicati  sulle  operazioni  di
          raccolta e sulle operazioni  di  impiego,  equivalenti  per
          durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile
          e, se disponibile, rischio di controparte. 
              5.  Gli  emittenti  possono  erogare,   a   titolo   di
          liberalita', una somma commisurata  all'ammontare  nominale
          collocato dei titoli, ad uno o piu' enti del Terzo  settore
          di cui al comma 1, per il  sostegno  di  attivita'  di  cui
          all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli  emittenti  sulla
          base di un  progetto  predisposto  dagli  enti  destinatari
          della liberalita'. Qualora tale somma sia almeno pari  allo
          0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta
          il credito d'imposta di cui al comma 10. 
              6. Gli  emittenti,  tenuto  conto  delle  richieste  di
          finanziamento pervenute dagli  enti  del  Terzo  settore  e
          compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di
          sana e prudente gestione  bancaria,  devono  destinare  una
          somma  pari  all'intera  raccolta   effettuata   attraverso
          l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale  erogazione
          liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti
          del Terzo settore di cui al comma 1, per  il  finanziamento
          di iniziative di cui all'articolo 5. 
              7. Salvo quanto previsto al comma  5,  il  rispetto  da
          parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6 e'
          condizione necessaria per l'applicazione dei commi da  8  a
          13. 
              8. I titoli di solidarieta' non rilevano  ai  fini  del
          computo delle contribuzioni dovute dai soggetti  sottoposti
          alla vigilanza della CONSOB e da  quest'ultima  determinate
          ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
          1994, n. 724. 
              9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui
          all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986  n.  917  e  i  redditi   diversi   di   cui
          all'articolo 67,  comma  1,  lettera  c-ter)  del  medesimo
          decreto,  relativi  ai  titoli,  sono  soggetti  al  regime
          fiscale previsto per i medesimi redditi relativi  a  titoli
          ed altre obbligazioni di cui all'articolo  31  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601. 
              10. Agli emittenti e' riconosciuto un credito d'imposta
          pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di
          cui al comma 5 effettuate a favore  degli  enti  del  Terzo
          settore. Tale credito d'imposta non e' cumulabile con altre
          agevolazioni  tributarie  previste  con  riferimento   alle
          erogazioni liberali, e' utilizzabile tramite  compensazione
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi
          e dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive.  Al
          credito d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 e  di  cui  all'articolo  34
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              11. I titoli non rilevano ai fini della  previsione  di
          cui  all'articolo  1,  comma  6-bis  del  decreto-legge   6
          dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo
          ereditario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31
          ottobre 1990, n. 346. 
              13. I titoli non rilevano ai fini della  determinazione
          dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni  relative
          ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter dell'allegato  A
          - Tariffa  (Parte  I),  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
              14. Gli emittenti devono comunicare  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di  ogni
          anno,  il  valore  delle  emissioni  di  Titoli  effettuate
          nell'anno precedente, le erogazioni  liberali  impegnate  a
          favore degli Enti di cui al comma 1 e gli  importi  erogati
          ai sensi del comma 5  del  presente  articolo  specificando
          l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi
          impiegati di cui al  comma  6  specificando  le  iniziative
          oggetto  di  finanziamento.  Gli  emittenti  provvedono   a
          pubblicare sul proprio sito internet,  con  cadenza  almeno
          annuale, i  dati  relativi  ai  finanziamenti  erogati  con
          l'indicazione dell'ente  beneficiario  e  delle  iniziative
          sostenute ai sensi del presente articolo. 
              15. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma  3  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite  le  modalita'
          attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.».