Art. 21 Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane 1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,»; b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,».