Art. 21 Custodia attenuata 1. Possono essere organizzate sezioni a custodia attenuata per ospitare detenuti che non presentano rilevanti profili di pericolosita' o che sono prossimi alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attivita' all'esterno. L'organizzazione di tali strutture deve prevedere spazi di autonomia nella gestione della vita personale e comunitaria.