Art. 21 
 
Esclusione opzionale dal massimale contributivo  dei  lavoratori  che
  prestano servizio in settori  in  cui  non  sono  attive  forme  di
  previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro. 
 
  1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2  della
legge (( 8 agosto 1995 )),  n.  335,  i  lavoratori  delle  pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano  servizio  in
settori  in  cui  non   risultano   attivate   forme   pensionistiche
complementari  compartecipate  dal  datore  di  lavoro  e  che  siano
iscritti a far data  dal  1°  gennaio  1996  a  forme  pensionistiche
obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal  meccanismo  del
massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui
al primo periodo deve essere proposta entro il termine  di  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data  di
superamento  del  massimale  contributivo  oppure   dalla   data   di
assunzione.