Art. 21 
 
Esclusione opzionale dal massimale contributivo  dei  lavoratori  che
  prestano servizio in settori  in  cui  non  sono  attive  forme  di
  previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro. 
 
  1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2  della
legge  8  agosto  1995,  n.  335,  i   lavoratori   delle   pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano  servizio  in
settori  in  cui  non   risultano   attivate   forme   pensionistiche
complementari  compartecipate  dal  datore  di  lavoro  e  che  siano
iscritti a far data  dal  1°  gennaio  1996  a  forme  pensionistiche
obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal  meccanismo  del
massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui
al primo periodo deve essere proposta entro il termine  di  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data  di
superamento  del  massimale  contributivo  oppure   dalla   data   di
assunzione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 18, della citata legge
          n. 335 del 1995: 
              «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 
              2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento
          di una contribuzione, rapportata alla base imponibile,  per
          un'aliquota di finanziamento,  al  netto  degli  incrementi
          contributivi   di   cui   all'articolo   3,    comma    24,
          complessivamente pari a 32 punti percentuali, di  cui  8,20
          punti a carico  del  dipendente.  Trovano  applicazione  le
          disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19
          settembre 1992,  n.  384,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le  categorie  di
          personale non statale i cui trattamenti sono a  carico  del
          bilancio  dello  Stato,  in  attesa  dell'attuazione  della
          delega di cui ai commi 22 e 23, restano  ferme  le  attuali
          aliquote di contribuzione.  Ai  fini  della  determinazione
          dell'aliquota  del  contributo  di  solidarieta'   di   cui
          all'articolo 25 della legge 28 febbraio  1986,  n.  41,  si
          prescinde  dall'ammontare  della  retribuzione   imponibile
          inerente all'assicurazione di cui al comma 1.". 
              - Per il testo dell'articolo 1,  comma  2,  del  citato
          decreto  legislativo  n.  165  del  2001,   si   veda   nei
          riferimenti normativi all'articolo 14. 
              -  Si  riporta  l'articolo  3,   del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico  (Art.
          2, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 29 del  1993,  come  sostituiti
          dall'art. 2 del D.Lgs n. 546  del  1993  e  successivamente
          modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998)).
          -  1.  In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              1.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o
          determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai  principi   della   autonomia   universitaria   di   cui
          all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.».