Art. 21. Controlli e provvedimenti adottati senza istanza di parte 1. Nell'esercizio dei compiti di controllo o comunque esercitabili dal Garante, valutati gli elementi in suo possesso e anche in assenza di reclamo, segnalazione o notificazione di violazione dei dati personali, l'Autorita' puo' avviare d'ufficio un'istruttoria preliminare per verificare la sussistenza di idonei elementi in ordine a possibili violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali. 2. Nel corso dell'eventuale procedimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per i reclami di cui agli articoli da 9 a 18, anche per quanto riguarda l'informativa al Collegio ai sensi dell'art. 36.