Art. 21 Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 1. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole «alla data della cessione» sono soppresse; b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere: «f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione; f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la societa' cessionaria da' evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non puo' essere collegato al soggetto sostituito.». (( 1-bis. All'art. 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di performance collegati, tra cui: a) cedente, cessionaria-societa' veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer); b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi; c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica; d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre». )) 2. All'art. 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti «a BBB o equivalente»; b) il comma 2 e' abrogato. 3. All'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.». 4. All'art. 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis, e' sostituito dal seguente: «1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.». 5. All'art. 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole societa' (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a: i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB; ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H, iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati piu' rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating piu' basso. La composizione dei Panieri CDS e' indicata nell'allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS e' aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere piu' nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione e' altresi' aggiornata (( in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato )). Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o piu' panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia e' definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformita' delle decisioni della Commissione europea.»; c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a), le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»; 2) alla lettera d), punto i), le parole «2,70 volte» sono sostituite dalle seguenti: «2,76 volte»; 3) alla lettera d) punto ii), le parole «8,98 volte» sono sostituite dalle seguenti: «9,23 volte». 6. L'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 e' sostituito dal seguente: «Allegato 1. PANIERI CDS 1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB) Ubi Banca S.p.a. Mediobanca S.p.a. Unicredit S.p.a. Intesa Sanpaolo S.p.a. Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a. Acea S.p.a. Atlantia S.p.a. 2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H) Mediobanca S.p.a. Unicredit S.p.a. Intesa Sanpaolo S.p.a. Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a. Acea S.p.a. Eni S.p.a. Atlantia S.p.a. 3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L) Assicurazioni Generali S.p.a. Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a. (( Eni S.p.a.» )). 7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il punto (2), lettera b., (( e' sostituito )) dal seguente: «Il tasso di sconto applicabile e' 2.75%.»; b) al punto (4), lettera a., le parole «2.70 volte» sono sostituite dalle seguenti: «2.76 volte»; c) al punto (4), lettera b., le parole «8.98 volte» sono sostituite dalle seguenti: «9.23 volte»; d) al punto (5), le parole «I fattori 2.70 e 8.98» sono sostituite dalle seguenti: «I fattori 2.76 e 9.23»; e) al punto (11) le parole «un tasso di sconto al 2%» sono sostituite dalle seguenti: «un tasso di sconto al 2.75%» e le formule: «P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1+ r)2 )/(7 + 4r) * (CDS5y-CDS3y) = 2.70 *(CDS5y - CDS3y) P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/(3+2r) * (CDS7y -CDS5y) = 8.98 * (CDS7y - CDS5y)» sono sostituite dalle seguenti: «P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1+ r)2)/(7 + 4r) * (CDS5y -CDS3y) = 2.76 *(CDS5y - CDS3y) P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4+ 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/(3+2r) * (CDS7y -CDS5y) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y)». 8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 4. Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di cartolarizzazione di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche: a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla societa' cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto (valore lordo al netto delle rettifiche); b) l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli (i "Titoli") di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite; c) la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata "junior", non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi; d) possono essere emesse una o piu' classi di Titoli, denominate "mezzanine", che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata "senior" e possono essere antergate al rimborso del capitale dei Titoli senior; e) puo' essere prevista la stipula di contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su attivita' e passivita'; f) puo' essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli senior, l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilita' finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli senior; f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione; f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la societa' cessionaria da' evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non puo' essere collegato al soggetto sostituito. 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di performance collegati, tra cui: a) cedente, cessionaria-societa' veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer); b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi; c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica; d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.". - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 5. Rating 1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, non inferiore a BBB o equivalente. Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo senior puo' essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e anch'essa non puo' essere inferiore a BBB o equivalente. 2. (Abrogato). 3. La societa' cessionaria si impegna a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei Titoli senior. 4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e' diverso dalla societa' cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della societa' cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI.". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 6. Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine 1. I Titoli senior e, ove emessi, i Titoli mezzanine presentano le seguenti caratteristiche: a) la remunerazione e' a tasso variabile; b) il rimborso del capitale prima della data di scadenza e' parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attivita' di recupero e incasso dei crediti ceduti; c) il pagamento degli interessi e' effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento. 2. Puo' essere previsto che la remunerazione dei Titoli mezzanine, al ricorrere di determinate condizioni, possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero sia condizionata a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti. In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.". - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 7. Ordine di priorita' dei pagamenti 1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti per la propria attivita' di gestione secondo i termini convenuti con la societa' cessionaria, sono impiegate, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorita': 1) eventuali oneri fiscali; 2) somme dovute ai prestatori di servizi; 3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'art. 4, comma 1, lettera f); 4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui Titoli senior; 5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria; 6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli senior; 7) ripristino della disponibilita' della linea di credito, qualora utilizzata; 8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli mezzanine (se emessi); 9) rimborso del capitale dei Titoli senior fino al completo rimborso degli stessi; 10) rimborso del capitale dei Titoli mezzanine fino al completo rimborso degli stessi; 11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli junior. 1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.". - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 9. Corrispettivo della garanzia dello Stato 1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole societa' (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a: i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB; ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/ Baa1/BBB+/BBB H, iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L. 2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati piu' rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating piu' basso. La composizione dei Panieri CDS e' indicata nell'allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS e' aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere piu' nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione e' altresi' aggiornata in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o piu' panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia e' definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformita' delle decisioni della Commissione europea. 3. La garanzia e' concessa a fronte di un corrispettivo annuo determinato a condizioni di mercato sulla base della seguente metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2 al presente decreto: a) si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel Paniere CDS di riferimento, definito come la media dei prezzi giornalieri a meta' mercato (c.d. mid price), o, in assenza, come la media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei due mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra); b) si determina la media semplice dei prezzi dei singoli CDS inclusi nel Paniere CDS di riferimento, calcolati come specificato nella precedente lettera a); c) il corrispettivo annuo della garanzia e' calcolato sul valore residuo dei Titoli senior all'inizio del periodo di pagamento degli interessi ed, e' pagato con la stessa modalita' degli interessi dei Titoli senior, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), ed e' pari: i) per i primi tre anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a tre anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b); ii) per i successivi due anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a cinque anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b); iii) per gli anni successivi, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a sette anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b); d) il corrispettivo annuo della garanzia deve essere maggiorato di una componente aggiuntiva pari a: i) 2,76 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto ii) e quella di cui alla lettera c, punto i), per il quarto e quinto anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del terzo anno; ii) 9,23 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto iii) e quella di cui alla lettera c, punto ii), per il sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del quinto anno. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, puo' variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a), in conformita' delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.". - Si riporta l'Allegato 2 al citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Allegato 2 Formula di prezzo (1) Negli anni 1, 2 e 3 viene pagato il CDS di riferimento a 3 anni. Negli anni 4 e 5 viene pagato il CDS di riferimento a 5 anni piu' un premio P3-5y. Negli anni 6 e 7 viene pagato il CDS di riferimento a 7 anni piu' un premio P5-7y. Negli anni successivi viene pagato il CDS di riferimento a 7 anni. (2) I premi P3-5y e P5-7y vengono calcolati in base alle due seguenti ipotesi: a. L'ammontare residuo della tranche senior garantita diminuisce linearmente fino a 0 su un periodo di 7 anni. b. Il tasso di sconto applicabile e' 2.75%. (3) In base a queste ipotesi, il premio P3-5y e' calcolato in modo tale che il valore scontato dei flussi di cassa pagati fino all'anno 5 in base allo schema corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui fosse stato pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento a 5 anni per tutti gli anni dall'1 al 5. Allo stesso modo, il premio P5-7y e' calcolato in modo tale che il valore scontato dei flussi di cassa pagati fino all'anno 7 in base allo schema corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui fosse stato pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento a 7 anni per tutti gli anni dall' 1 al 7. (4) Dunque, i premi applicabili sono calcolati a. Per gli anni 4 e 5: P3-5y= 2.76 volte (Spread CDS 5 anni - Spread CDS 3 anni) b. Per gli anni 6 e 7: P5-7y= 9.23 volte (Spread CDS 7 anni - Spread CDS 5 anni) (5) I fattori 2.76 e 9.23 nelle due formule di cui sopra sono costanti e fissi per l'intera durata dello schema, ma dipendono dalle ipotesi (a) e (b) formulate nel punto (2). Ne e' mostrata la derivazione matematica di seguito. (6) I flussi di cassa da pagare alla fine di ogni periodo di pagamento degli interessi sono calcolati in base al tasso applicabile ciascun anno secondo quanto definito nel punto (1), applicato all'ammontare della tranche senior effettivamente in essere all'inizio di ogni periodo di pagamento degli interessi. Derivazione (7) Secondo quanto previsto al punto (3) di cui sopra, si puo' delineare la seguente equazione: Dove CDS3y e CDS5y corrispondono agli spread CDS di riferimento a 3 e 5 anni, F(ti) corrisponde alla funzione dei recuperi cumulati, espressa in base all'ammontare in essere della tranche senior al tempo ti, DF(ti) consiste nel fattore di sconto applicabile al tempo ti, e P3-5y corrisponde al premio applicabile negli anni 4 e 5. (8) Questa equazione puo' essere risolta facilmente per il valore del premio P3-5y: (9) Lo stesso tipo di calcolo puo' essere fatto per i premi applicabili negli anni 6 e 7: (10) Secondo le ipotesi del punto (2), le espressioni delle funzioni F(ti) e DF(ti) sono date da: (11) Sostituendo queste espressioni delle funzioni nelle equazioni dei punti (8) e (9) e, secondo le ipotesi del punto (2), utilizzando un tasso di sconto al 2.75%, e' possibile calcolare i valori di P3-5y e P5-7y: P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2) /(7 + 4r) * (CDS5y - CDS3y) = 2.76 * (CDS5y - CDS3y) P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/ (3+2r) * (CDS7y - CDS5y ) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y)". - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 18 del 2016: "Art. 3. Ambito di applicazione 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "societa' cedenti", aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel presente Capo. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina, previa approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformita' del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 12.".