Art. 21. Assenze per malattia 1. Il dirigente non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dirigente che ne faccia richiesta puo' essere concesso, in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi. 3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' psico-fisica al servizio. 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso in cui il dirigente sia riconosciuto permanentemente inidoneo al solo svolgimento dell'incarico in essere, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011. 5. Nel caso di inidoneita' permanente assoluta, l'amministrazione, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennita' di preavviso. 6. L'amministrazione puo' richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l'accertamento della idoneita' psicofisica del dirigente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilita' di rendere la prestazione. 7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneita' permanente relativa al solo svolgimento dell'incarico in essere, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell'ipotesi di dichiarazione di inidoneita' permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 10. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia e' il seguente: a) intera retribuzione mensile, fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia, per i primi nove mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, dopo il decimo giorno di malattia o in caso di ricovero ospedaliero, detta retribuzione, fatto salvo quanto previsto nelle successive lettere, non subisce comunque riduzioni; b) 90% della retribuzione di cui alla lettera «a» per i successivi tre mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto dal comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tale fine. 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di malattia ai sensi del comma 10, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio competente tempestivamente e comunque all'inizio della giornata di lavoro in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 13. Il dirigente che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito. 14. Il dirigente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilita' previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilita' previsti dalla vigente normativa. 15. Qualora il dirigente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. 16. Nel caso in cui l'infermita' sia riconducibile alla responsabilita' di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dal dirigente e' versato da quest'ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.