(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                        Assenze per malattia 
 
    1. Il dirigente non in prova assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo  di  diciotto  mesi.  Ai  fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte  le  assenze
per malattia intervenute nei tre anni  precedenti  l'ultimo  episodio
morboso in corso. 
    2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dirigente che  ne
faccia richiesta puo' essere concesso, in casi particolarmente gravi,
di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi. 
    3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza  di  cui  al
comma  2,   l'amministrazione,   dandone   preventiva   comunicazione
all'interessato   o   su   iniziativa   di   quest'ultimo,    procede
all'accertamento delle sue  condizioni  di  salute,  per  il  tramite
dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali  cause  di  assoluta  e
permanente inidoneita' psico-fisica al servizio. 
    4. Superati i periodi di conservazione  del  posto  previsti  dai
commi  1  e  2,  nel  caso  in  cui  il  dirigente  sia  riconosciuto
permanentemente inidoneo al solo svolgimento dell'incarico in essere,
l'amministrazione procede secondo quanto  previsto  dall'art.  7  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011. 
    5.    Nel    caso    di    inidoneita'    permanente    assoluta,
l'amministrazione, con le procedure di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica n. 171/2011, risolve il rapporto di  lavoro,  previa
comunicazione all'interessato, entro trenta  giorni  dal  ricevimento
del  verbale  di  accertamento  medico,  corrispondendo,  se  dovuta,
l'indennita' di preavviso. 
    6. L'amministrazione puo' richiedere, con le procedure di cui  al
comma 3, l'accertamento della idoneita'  psicofisica  del  dirigente,
anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in  caso  di
disturbi del comportamento  gravi,  evidenti  e  ripetuti  oppure  in
presenza di condizioni fisiche che  facciano  fondatamente  presumere
l'inidoneita' permanente  assoluta  o  relativa  al  servizio  oppure
l'impossibilita' di rendere la prestazione. 
    7. Qualora, a  seguito  dell'accertamento  medico  effettuato  ai
sensi del comma 6, emerga una inidoneita' permanente relativa al solo
svolgimento  dell'incarico  in  essere,   l'amministrazione   procede
secondo quanto previsto  dal  comma  4,  anche  in  caso  di  mancato
superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente
articolo. Analogamente, nell'ipotesi di dichiarazione di  inidoneita'
permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 
    8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli  previsti  dal
comma 2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la  maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 
    9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni  di  legge  a  tutela
degli affetti da TBC. 
    10. Il  trattamento  economico  spettante  al  dirigente  che  si
assenti per malattia e' il seguente: 
      a)  intera  retribuzione  mensile,  fatte  salve   le   vigenti
disposizioni di legge in materia, per i primi nove mesi  di  assenza;
nell'ambito di tale periodo, dopo il decimo giorno di malattia  o  in
caso di ricovero ospedaliero, detta retribuzione, fatto salvo  quanto
previsto nelle successive lettere, non subisce comunque riduzioni; 
      b) 90% della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  «a»  per  i
successivi tre mesi di assenza; 
      c) 50% della retribuzione di  cui  alla  lettera  «a»  per  gli
ulteriori sei mesi del periodo di conservazione  del  posto  previsto
dal comma 1; 
      d)  i  periodi  di  assenza  previsti  dal  comma  2  non  sono
retribuiti; 
      e) la retribuzione di risultato compete  nella  misura  in  cui
l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tale fine. 
    11.  Ai  fini  della  determinazione  del  trattamento  economico
spettante in caso di malattia ai  sensi  del  comma  10,  le  assenze
dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla  Asl
o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero
ospedaliero,   o    nei    casi    di    day-surgery,    day-service,
pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle  dovute
al  ricovero  ospedaliero,  anche  per  i  conseguenti   periodi   di
convalescenza. 
    12. L'assenza per malattia, salvo  comprovato  impedimento,  deve
essere comunicata all'ufficio competente tempestivamente  e  comunque
all'inizio della giornata di lavoro in cui  si  verifica,  anche  nel
caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 
    13. Il dirigente che, durante l'assenza, per  particolari  motivi
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione all'ufficio  competente,  precisando  l'indirizzo  dove
puo' essere reperito. 
    14. Il  dirigente  assente  per  malattia,  pur  in  presenza  di
espressa autorizzazione del medico curante ad  uscire,  e'  tenuto  a
farsi  trovare  nel  domicilio  comunicato  all'amministrazione,   in
ciascun giorno,  anche  se  domenicale  o  festivo,  nelle  fasce  di
reperibilita' previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i
casi di  esclusione  dall'obbligo  di  reperibilita'  previsti  dalla
vigente normativa. 
    15. Qualora il dirigente debba allontanarsi, durante le fasce  di
reperibilita',  dall'indirizzo  comunicato,   per   visite   mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati
motivi, che devono essere, a  richiesta,  documentati,  e'  tenuto  a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione. 
    16.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  sia   riconducibile   alla
responsabilita' di un terzo, il risarcimento  del  danno  da  mancato
guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto  dal  dirigente  e'
versato da quest'ultimo all'amministrazione  fino  a  concorrenza  di
quanto dalla stessa erogato durante il periodo di  assenza  ai  sensi
del comma 10, compresi  gli  oneri  riflessi  inerenti.  La  presente
disposizione     non     pregiudica     l'esercizio,     da     parte
dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei  confronti  del
terzo responsabile.