Art. 21 Ulteriori rinvii al decreto 23 giugno 2016 1. Ai fini del presente decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto 23 giugno 2016: a) art. 2 in materia di «determinazione della potenza dell'impianto» e art. 5, comma 2, e art. 29 in materia di «frazionamento della potenza degli impianti»; per le finalita' di cui al medesimo art. 5, comma 2, lettera b), fa fede lo stato identificativo della particella catastale alla data del 1° gennaio 2018; ai fini della costituzione di un aggregato, gli impianti che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, e all'art. 29 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 sono considerati come un unico impianto; b) art. 18 in materia di «produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti»; c) art. 22 in materia di «consorzi di bonifica e irrigazione»; d) art. 24 in materia di «accesso ai meccanismi di incentivazione»; e) art. 25 in materia di «erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti»; f) art. 26 in materia di «Procedure applicative, controlli e monitoraggio», escluso il comma 2; g) art. 27 in materia di «Contatore del costo indicativo degli incentivi»; h) art. 28 in materia di «Cumulabilita' di incentivi»; i) l'allegato 2, nel quale, ai soli fini del presente decreto: 1) nel primo paragrafo le parole: «impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva» sono sostituite da «impianti di potenza fino a 250 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva»; 2) nel paragrafo 4.2.1, lettera a) dopo le parole: «Si e' in presenza di rifacimento parziale quando 0,15<R≤0,25» aggiungere le seguenti: «Per gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 5 MW si e' in presenza di rifacimento parziale quando 0,07<R≤0,25».