Art. 21 Automobil Club d'Italia 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, l'Automobil Club d'Italia e' autorizzato, ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2019-2021 per unita' di personale appartenente a personale dirigenziale e non dirigenziale indicate nella tabella 21 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.