Art. 21 
 
                       Certificazioni fiscali 
                       e pagamenti elettronici 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.  82,
dopo il ((comma 2))-quinquies sono aggiunti i seguenti: «2-sexies. La
piattaforma tecnologica di cui al  comma  2  puo'  essere  utilizzata
anche  per  facilitare  e  automatizzare,  attraverso   i   pagamenti
elettronici,  i  processi  di  certificazione  fiscale  tra  soggetti
privati, tra cui la fatturazione elettronica e  la  memorizzazione  e
trasmissione dei dati  dei  corrispettivi  giornalieri  di  cui  agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
  2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  o
del  Ministro   delegato   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le  regole  tecniche  di  funzionamento  della
piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.». 
  ((1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo  5
agosto 2015, n. 127, e' inserito il seguente: 
    «5-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  i  soggetti   che
effettuano le operazioni di  cui  all'articolo  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  che  adottano
sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e
altre  forme  di  pagamento  elettronico,  dei  corrispettivi   delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli  articoli
2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
1972,  che  consentono  la  memorizzazione,  l'inalterabilita'  e  la
sicurezza  dei  dati,  possono  assolvere   mediante   tali   sistemi
all'obbligo  di  memorizzazione   elettronica   e   di   trasmissione
telematica  all'Agenzia  delle   entrate   dei   dati   relativi   ai
corrispettivi giornalieri, di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole  tecniche,  i
termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche  tecniche
dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma,  idonei  per
l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione  e  trasmissione  dei
dati».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione  digitale),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 5 (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
          2, sono obbligati ad accettare, tramite la  piattaforma  di
          cui al comma 2, i pagamenti spettanti  a  qualsiasi  titolo
          attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
          per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
          telefonico. Tramite la piattaforma elettronica  di  cui  al
          comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
          altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
          in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
          ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
          come definita ai sensi dell'articolo 2, punti  33),  34)  e
          35) del regolamento UE 2015/751 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta. 
                2. Al fine di dare  attuazione  al  comma  1,  l'AgID
          mette a disposizione, attraverso  il  Sistema  pubblico  di
          connettivita',    una    piattaforma    tecnologica     per
          l'interconnessione e l'interoperabilita' tra  le  pubbliche
          amministrazioni e i  prestatori  di  servizi  di  pagamento
          abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli  strumenti
          di  cui  all'articolo  64,  l'autenticazione  dei  soggetti
          interessati  all'operazione  in  tutta  la   gestione   del
          processo di pagamento. 
                2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la  Banca
          d'Italia, sono determinate le modalita' di  attuazione  del
          comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le
          informazioni strumentali all'utilizzo  degli  strumenti  di
          pagamento di cui al medesimo comma. 
                2-ter. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
          consentono di effettuare pagamenti elettronici  tramite  la
          piattaforma di cui  al  comma  2  anche  per  il  pagamento
          spontaneo  di  tributi  di  cui  all'articolo   2-bis   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
                2-quater.  I  prestatori  di  servizi  di   pagamento
          abilitati  eseguono  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche
          amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma  di
          cui al comma 2.  Resta  fermo  il  sistema  dei  versamenti
          unitari di cui  all'articolo  17  e  seguenti  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  Capo   III,   fino
          all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  l'Agenzia
          delle  entrate  e  l'AgID,  che  fissa,  anche  in  maniera
          progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione  dei
          pagamenti tributari e contributivi tramite  la  piattaforma
          di cui al comma 2. 
                2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui  al  comma
          2, le informazioni sui pagamenti sono messe a  disposizione
          anche  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 
                2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al  comma
          2  puo'  essere   utilizzata   anche   per   facilitare   e
          automatizzare,  attraverso  i  pagamenti   elettronici,   i
          processi di certificazione fiscale  tra  soggetti  privati,
          tra cui la fatturazione elettronica e la  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di  cui
          agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
          n. 127. 
                2-septies. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          regole  tecniche   di   funzionamento   della   piattaforma
          tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 
                3. 
                3-bis. 
                3-ter. 
                4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la  Banca
          d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
          identificativi del  pagamento  di  cui  al  comma  1  e  le
          modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi  di
          pagamento mette a disposizione  dell'ente  le  informazioni
          relative al pagamento medesimo. 
                5. Le attivita' previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
          n. 127 del 2015 come modificato  dalla  presente  legge  e'
          riportato nelle Note all'art. 15.