Art. 21 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita
la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di  attuazione
del presente Capo II. 
  2. Ai fini  della  strutturazione  degli  interventi  previsti  dal
presente Capo II, nonche' della gestione dell'eventuale  contenzioso,
il Ministero puo' avvalersi, a spese dell'Emittente,  di  esperti  in
materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che  non
abbiano in corso o non abbiano intrattenuto  negli  ultimi  tre  anni
relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali
da comprometterne l'indipendenza.