Art. 21 
 
Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49. 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016  n.  49,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le parole "alla  data  della  cessione"  sono
soppresse; 
    b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere: 
      «f-bis) deve essere previsto che il soggetto  incaricato  della
riscossione  dei  crediti  sia   sostituito,   successivamente   alla
escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi  netti
cumulati e gli incassi netti attesi in  base  al  piano  di  recupero
vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di
cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per  cento  per
due date consecutive di pagamento degli  interessi,  ivi  inclusa  la
data rilevante per la suddetta escussione; 
      f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna  penale  o  indennizzo
sono dovuti al soggetto sostituito e  il  medesimo  ha  l'obbligo  di
collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace
sostituzione; la societa' cessionaria da' evidenza di  aver  adottato
idonee procedure che consentano una rapida ed efficace  sostituzione;
il nuovo  soggetto  incaricato  della  riscossione  non  puo'  essere
collegato al soggetto sostituito.». 
  2. All'articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1  le  parole  "all'ultimo  gradino  della  scala  di
valutazione del merito di credito investment grade" sono  sostituite,
ovunque ricorrano, con le seguenti "a BBB o equivalente"; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 18  del  2016,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora ad una
data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine,  il  rapporto
tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base  al
piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna  di  valutazione  del
merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1,  risulti  inferiore
al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella
data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso  del
capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento  in  cui  il
suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.". 
  4. All'articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis,
e' sostituito dal seguente: «1-bis. I pagamenti di cui  al  comma  1,
numero 2), sono, in tutto o in parte,  condizionati  a  obiettivi  di
performance nella riscossione o recupero in relazione al  portafoglio
di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad  una  data  di  pagamento
delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi
netti cumulati e gli  incassi  netti  attesi  in  base  al  piano  di
recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del  merito  di
credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al  90  per
cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati
ad  obiettivi  di  performance  sono  differiti,  per  la  parte  che
rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei  pagamenti
complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di  completo
rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data  in  cui  il
suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.». 
  5. All'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai  fini  della
determinazione del corrispettivo della garanzia  dello  Stato  si  fa
riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere  di  contratti
swap sul default di singole societa'  (credit  default  swap  -  CDS)
riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione  del  merito
di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, sia pari a: 
      i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2,  o  BBB-/Baa3  per  il  primo  Paniere,
utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB; 
      ii)  BBB/Baa2,  BBB+/Baa1  o  A-/A3  per  il  secondo  Paniere,
utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H, 
      iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo  Paniere,  utilizzato
se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui sui
Titoli   senior   siano   stati   rilasciati   piu'    rating,    per
l'individuazione del Paniere si considera il rating  piu'  basso.  La
composizione dei Panieri CDS e' indicata nell'allegato 1 al  presente
decreto. La composizione dei Panieri CDS e'  aggiornata  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  decorsi  dodici  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli
emittenti  la  cui  valutazione  del  merito  di  credito  sia  stata
modificata in modo tale da non ricadere piu' nei rating  indicati  al
comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del  merito
di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere  nei  rating
indicati al comma 1. La composizione e' altresi' aggiornata  in  caso
di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Nel caso
in cui, in occasione  di  un  aggiornamento  della  composizione  dei
panieri CDS, si constati che gli emittenti  inclusi  in  uno  o  piu'
panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia
e' definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
conformita' delle decisioni della Commissione europea.»; 
    c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla lettera a), le parole "sei mesi" sono sostituite  dalle
seguenti: "due mesi"; 
      2) alla lettera d), punto  i),  le  parole  "2,70  volte"  sono
sostituite dalle seguenti: "2,76 volte"; 
      3) alla lettera d) punto  ii),  le  parole  "8,98  volte"  sono
sostituite dalle seguenti: "9,23 volte". 
  6. L'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Allegato 1. PANIERI CDS 
  1) Primo Paniere (utilizzato se il  rating  dei  Titoli  senior  e'
BBB/Baa2/BBB/BBB) 
    Ubi Banca S.p.a. 
    Mediobanca Spa 
    Unicredit S.p.a. 
    Intesa Sanpaolo S.p.a. 
    Assicurazioni Generali S.p.a. 
    Enel S.p.a. 
    Acea S.p.a. 
    Atlantia S.p.a. 
  2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei  Titoli  senior  e'
BBB+/Baa1/BBB+/BBB H) 
    Mediobanca S.p.a. 
    Unicredit S.p.a. 
    Intesa Sanpaolo S.p.a. 
    Assicurazioni Generali S.p.a. 
    Enel S.p.a. 
    Acea S.p.a. 
    Eni S.p.a. 
    Atlantia S.p.a. 
  3) Terzo Paniere (utilizzato se il  rating  dei  Titoli  senior  e'
A-/A3/A-/A L) 
    Assicurazioni Generali S.p.a. 
    Enel S.p.a. 
    Eni S.p.a. 
  7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) il punto (2), lettera b., e' sostituto dal seguente: "Il tasso
di sconto applicabile e' 2.75%."; 
    b) al  punto  (4),  lettera  a.,  le  parole  "2.70  volte"  sono
sostituite dalle seguenti: "2.76 volte"; 
    c) al  punto  (4),  lettera  b.,  le  parole  "8.98  volte"  sono
sostituite dalle seguenti: "9.23 volte"; 
    d) al  punto  (5),  le  parole  "I  fattori  2.70  e  8.98"  sono
sostituite dalle seguenti: "I fattori 2.76 e 9.23"; 
    e) al punto (11) le parole  «un  tasso  di  sconto  al  2%»  sono
sostituite dalle seguenti:  "un  tasso  di  sconto  al  2.75%"  e  le
formule: 
"P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)³ + 5(1 + r)² )/(7 + 4r) * (CDS5y - 
CDS3y ) = 2.70 * (CDS5y - CDS3y ) 
P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)³ + 3(1+r)² )/(3+2r) * 
(CDS7y - CDS5y ) = 8.98 * (CDS7y - CDS5y )" 
  sono sostituite dalle seguenti: 
"P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)³ + 5(1 + r)²) /(7 + 4r) * (CDS5y - 
CDS3y ) = 2.76 * (CDS5y - CDS3y ) 
P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)³ + 3(1+r)² )/(3+2r) * 
(CDS7y - CDS5y ) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y )". 
  8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano
alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3
del decreto-legge n. 18 del 2016.