Art. 21 Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere 1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Per l'anno 2019 e' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro."; b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "2 milioni di euro", sono aggiunte le seguenti: "e di 500 mila euro, trasferiti all'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere". 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.