Art. 21 
 
                   Sostegno alla capitalizzazione 
 
  1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5,  del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, sono altresi' riconosciuti,  alle  condizioni  di
cui al presente articolo, in favore  delle  micro,  piccole  e  medie
imprese, costituite in forma societaria,  impegnate  in  processi  di
capitalizzazione,  che   intendono   realizzare   un   programma   di
investimento. 
  2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  n.  69
del  2013  sono  concesse  nel  caso  di  sostegno  a   processi   di
capitalizzazione delle imprese, a  fronte  dell'impegno  dei  soci  a
sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare
in  piu'  quote,  in  corrispondenza  delle  scadenze  del  piano  di
ammortamento del predetto finanziamento. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo,  i  contributi  di
cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo
restando  il  rispetto  delle  intensita'  massime   previste   dalla
applicabile normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato,  sono
rapportati  agli  interessi  calcolati,  in  via  convenzionale,  sul
finanziamento a un tasso annuo del: 
    a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese; 
    b) 3,575 per cento, per le medie imprese. 
  4. Per la concessione del  contributo  di  cui  presente  articolo,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  200,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' integrata per euro 10  milioni  per
l'anno 2019, per euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020  al
2023 e per euro 10 milioni per l'anno 2024.  Al  fine  di  assicurare
l'operativita' della misura, le predette risorse sono  trasferite  al
Ministero  dello  sviluppo  economico  a  inizio  di  ciascuna  delle
annualita' previste. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono
stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui
al comma 3, le caratteristiche  del  programma  di  investimento,  le
modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di  capitalizzazione
dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della  medesima,  nonche'
le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di  mancato
rispetto degli impegni assunti,  ivi  incluso  la  realizzazione  del
predetto piano di capitalizzazione. 
  6.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  4  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50.