(Convenzione-art. 21)
 
  Articolo 21 - Misure di protezione 
 
  1	Ciascuna Parte prende in considerazione l'adozione  delle  misure
giuridiche necessarie a proteggere efficacemente: 
    a	le persone che forniscono, in buona fede e in base  a  premesse
ragionevoli, informazioni sui reati di cui agli articoli da 15  a  17
della presente Convenzione, o che in altro modo  collaborino  con  le
autorita' responsabili delle indagini e dell'azione penale. 
    b	i testimoni che depongono in relazione a tali reati; 
    c	se del caso, i familiari delle persone di cui alle lettere a) e
b).