Art. 21 
 
                 Direzione generale «Organizzazione» 
 
  1.  La  Direzione  generale  Organizzazione  assicura  la  gestione
efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi
comuni ed e' competente in materia di stato giuridico del  personale,
di  relazioni  sindacali,  di  comunicazione  interna,  di  concorsi,
assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilita',  politiche  per  le
pari opportunita' e formazione continua del personale,  gestione  del
contenzioso del lavoro, procedimenti  disciplinari,  spese  di  lite.
Cura inoltre la qualita',  la  tempestivita'  e  l'affidabilita'  dei
flussi informativi relativi alle attivita'  del  Ministero,  mediante
azioni    quali    la    standardizzazione    delle    procedure    e
l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei  flussi
documentali. 
  2. Il direttore generale, in particolare: 
  a) elabora, mediante piani  d'azione  e  progetti  coordinati,  una
strategia  unitaria  per  la   modernizzazione   dell'amministrazione
attraverso le tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,
assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione; 
  b) provvede ai servizi generali della sede centrale del  Ministero,
ferme restando le competenze della  Direzione  generale  Contratti  e
concessioni; 
  c)  elabora  parametri  qualitativi  e  quantitativi,  procedure  e
modelli  informatici  diretti  ad  assicurare  la   completezza,   la
trasparenza  e   il   costante   aggiornamento   delle   informazioni
riguardanti l'organizzazione e l'attivita' del Ministero; 
  d) cura la gestione  della  rete  locale  intranet  del  Ministero,
raccordandosi con le strutture centrali e periferiche; 
  e) attua le direttive del Ministro in  ordine  alle  politiche  del
personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi  ai
direttori generali centrali e periferici  ai  fini  dell'applicazione
dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; 
  f) cura l'organizzazione, gli affari generali e la  gestione  delle
risorse umane e strumentali assegnate ai  centri  di  responsabilita'
presenti nella sede centrale del Ministero; 
  g) gestisce i flussi informativi riguardanti l'organizzazione e  il
personale delle strutture centrali e periferiche; 
  h) provvede al censimento delle attivita' delle strutture  centrali
e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e
di atti, alla dotazione  di  personale  e  alle  risorse,  nonche'  a
indicatori  di  impatto  relativi  all'efficacia,  all'efficienza   e
all'economicita' delle funzioni di tutela  e  di  valorizzazione  del
patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle  strutture  centrali  e
periferiche, con modalita' telematiche o informatiche e sulla base di
appositi standard,  gli  atti  adottati  e  ogni  altra  informazione
richiesta; 
  i) valuta e individua le migliori  soluzioni  per  rispondere  alle
necessita' di personale degli uffici; 
  l) elabora e attua le politiche  del  personale  e  della  gestione
delle risorse umane; 
  m) individua i fabbisogni formativi del  personale  del  Ministero,
trasmettendoli alla Direzione generale Educazione e ricerca; 
  n) elabora proposte e  cura  i  rapporti  con  le  altre  pubbliche
amministrazioni  e  con  le  organizzazioni  del  terzo  settore  per
l'utilizzo di personale  nell'ambito  dell'attivita'  del  Ministero,
anche nell'ambito del Servizio civile nazionale, sentite le Direzioni
generali competenti per materia; 
  o)  sulla  base  dei  dati  forniti  dalle  strutture  centrali   e
periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale  del
fabbisogno  di  personale,  al  dimensionamento  degli  organici  del
Ministero, sentiti le  altre  Direzioni  generali  e  i  Segretariati
distrettuali,  nonche',  d'intesa   con   il   Segretario   generale,
all'allocazione delle risorse umane e alla mobilita'  delle  medesime
tra le diverse direzioni ed  uffici,  sia  centrali  che  periferici,
anche su proposta dei relativi direttori. 
  3. La  Direzione  generale  Organizzazione  costituisce  centro  di
responsabilita' amministrativa ai  sensi  dell'articolo21,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza. 
  4. La Direzione generale Organizzazione si articola in  tre  uffici
dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4
e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 21: 
 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 4. 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12.