(Trattato di Estradizione-art. 21)
 
                             ARTICOLO 21 
 
                     Rapporti con altri Trattati 
 
  Il presente Trattato non  impedisce  agli  Stati  di  cooperare  in
materia di estradizione in  conformita'  ad  altri  trattati  di  cui
entrambi gli Stati sono parti.