(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 21)
 
                             ARTICOLO 21 
 
             Scambio di Informazioni sulla Legislazione 
 
  Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle  leggi  in
vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in
uso nei loro  rispettivi  Paesi  relativamente  all'applicazione  del
presente Trattato.