Art. 21 
 
Modifiche all'articolo 54 del  codice  della  giustizia  contabile  -
  Apertura del procedimento istruttorio;  introduzione  dell'articolo
  54-bis - Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile 
 
  1. All'articolo 54 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  57,  il
procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie
determinazioni in  ordine  all'eventuale  apertura  del  procedimento
istruttorio.». 
  2. Dopo l'articolo 54  del  codice  della  giustizia  contabile  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 54-bis (Astensione e sostituzione  del  pubblico  ministero
contabile). - 1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le
disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici,
ma non quelle relative alla ricusazione. 
    2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito  degli
uffici di rispettiva  competenza,  il  procuratore  regionale  ed  il
procuratore generale, il quale e'  competente  anche  in  ipotesi  di
astensione del procuratore regionale. 
    3.  Con  il  provvedimento  che  accoglie  la  dichiarazione   di
astensione,  il  magistrato  del  pubblico  ministero   astenuto   e'
sostituito  con  un   altro   magistrato   del   pubblico   ministero
appartenente al medesimo  ufficio  ovvero  indicato  dal  procuratore
generale nell'ipotesi di astensione di un procuratore regionale.». 
 
          Note all'art. 21: 
 
              - Si riporta l'articolo 54 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 54 (Apertura del procedimento  istruttorio).  -
          1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno,
          comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla  sua
          immediata  archiviazione  per  difetto  dei  requisiti   di
          specificita' e concretezza o  per  manifesta  infondatezza,
          dispone  l'apertura  di  un  procedimento  istruttorio   ed
          assegna, secondo criteri  oggettivi  e  predeterminati,  la
          trattazione del relativo fascicolo. 
                1-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
          57, il  procuratore  regionale  non  comunica  al  soggetto
          denunciante   le   proprie   determinazioni    in    ordine
          all'eventuale apertura del procedimento istruttorio.».