Art. 21 
 
 
           Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.  82,
dopo il comma 2-quinques sono  aggiunti  i  seguenti:  "2-sexies.  La
piattaforma tecnologica di cui al  comma  2  puo'  essere  utilizzata
anche  per  facilitare  e  automatizzare,  attraverso   i   pagamenti
elettronici,  i  processi  di  certificazione  fiscale  tra  soggetti
privati, tra cui la fatturazione elettronica e  la  memorizzazione  e
trasmissione dei dati  dei  corrispettivi  giornalieri  di  cui  agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
  2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  o
del  Ministro   delegato   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le  regole  tecniche  di  funzionamento  della
piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.".