Art. 21 Pubblicazione di messaggi politici referendari su quotidiani e periodici 1. I messaggi politici referendari di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono fornire una corretta rappresentazione del quesito referendario ed essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, e devono recare la dicitura «Messaggio referendario» con l'indicazione del soggetto politico committente. 2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.