Art. 21 Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 e' incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente del comma 442 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: «442. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di: a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello gia' previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018; b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 (Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia): «Art. 22 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' complessivamente incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2018 di 1.048.563,43 euro, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.». Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003): «Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita' del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. (Omissis).».