((Art. 21-bis 
 
      Incremento dei fondi per le indennita' di amministrazione 
 
  1. L'indennita'  di  amministrazione  spettante  al  personale  non
dirigenziale  appartenente  ai  ruoli   dell'Amministrazione   civile
dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per
il triennio 2019- 2021, e' incrementata di 5 milioni di euro annui  a
decorrere dal 1° gennaio 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  5
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,  per  i  medesimi
anni,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
  3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo  1,  comma
143, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  ai  fini  dell'ulteriore
perequazione dell'indennita' di amministrazione del personale  civile
del Ministero dell'interno si tiene conto delle  risorse  di  cui  al
comma 1 del presente articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 143 dell'articolo
          1 della citata legge n. 160 del 2019: 
                «143.  Al   fine   di   perseguire   la   progressiva
          armonizzazione  dei  trattamenti  economici  accessori  del
          personale  appartenente  alle  aree  professionali  e   del
          personale dirigenziale dei Ministeri,  e'  istituito  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze un fondo da ripartire,  con  dotazione  pari  a  80
          milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021.  A
          decorrere dall'anno 2020, il fondo puo'  essere  alimentato
          con le eventuali  somme,  da  accertarsi  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  che  si  rendono
          disponibili  a  seguito  del  rinnovo  dei  contratti   del
          pubblico  impiego  precedenti  al   triennio   contrattuale
          2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Per  l'attuazione  di
          quanto previsto dal precedente periodo, le  somme  iscritte
          nel  conto  dei  residui  sul  fondo   da   ripartire   per
          l'attuazione dei contratti del  personale  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo.
          Le risorse del fondo sono destinate, nella  misura  del  90
          per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di
          amministrazione  del  personale  appartenente   alle   aree
          professionali  dei  Ministeri  al  fine   di   ridurne   il
          differenziale e, per la restante parte,  all'armonizzazione
          dei fondi per la retribuzione di posizione e  di  risultato
          delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica  amministrazione  e  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
          ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni
          di  cui  al  primo  periodo  per   il   finanziamento   del
          trattamento accessorio di ciascuna di esse,  tenendo  conto
          anche  del  differenziale  dei  trattamenti   di   cui   al
          precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  alla   conseguente
          rideterminazione    delle    relative     indennita'     di
          amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei  ministri,
          a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa  il
          fondo  per  le  risorse  decentrate   del   personale   non
          dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo  per  la
          retribuzione  di  posizione  e  per  la   retribuzione   di
          risultato  del  personale  di  livello   dirigenziale   non
          generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse
          finanziarie disponibili a legislazione vigente nel  proprio
          bilancio autonomo.».