Art. 21. Disposizioni finali 1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente allegato si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico. 2. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del CPA, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2016 si procede all'applicazione in via sperimentale delle disposizioni in esso contenute presso i Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, secondo modalita' dettate dagli organi della Giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4. In tale fase il Segretariato generale della giustizia amministrativa cura la predisposizione dei mezzi e la formazione del personale per l'applicazione del processo telematico. 3. La sperimentazione puo' valersi di modalita' di simulazione e della redazione di protocolli funzionali alla graduale verifica del sistema. Ove la sperimentazione interessi la generalita' dei ricorsi da presentarsi in specifiche sedi, delle modalita' e della data di avvio di essa nel singolo ufficio giudiziario e' dato avviso con provvedimento del Segretario generale della Giustizia amministrativa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali.