(Allegato 1-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni  del
presente allegato si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data  di
introduzione del processo amministrativo telematico. 
    2. Ai sensi dell'art. 13,  comma  1-bis,  delle  disposizioni  di
attuazione del CPA, dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  e
fino  al  30  giugno  2016  si  procede   all'applicazione   in   via
sperimentale delle disposizioni in esso contenute presso i  Tribunali
amministrativi regionali, il Consiglio di Stato  e  il  Consiglio  di
giustizia amministrativa della Regione Siciliana,  secondo  modalita'
dettate dagli organi della Giustizia amministrativa nel  rispetto  di
quanto previsto ai commi 3 e 4. In tale fase il Segretariato generale
della giustizia amministrativa cura la predisposizione dei mezzi e la
formazione del personale per l'applicazione del processo telematico. 
    3. La sperimentazione puo' valersi di modalita' di simulazione  e
della redazione di protocolli funzionali alla graduale  verifica  del
sistema. Ove la sperimentazione interessi la generalita' dei  ricorsi
da presentarsi in specifiche sedi, delle modalita' e  della  data  di
avvio di essa nel singolo ufficio  giudiziario  e'  dato  avviso  con
provvedimento del Segretario generale della Giustizia  amministrativa
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
    4.  Nella  fase  della  sperimentazione  continuano   ad   essere
applicate le previgenti disposizioni in  materia  di  perfezionamento
degli adempimenti processuali.