Art. 21 
 
               Rimessione in termini per i versamenti 
 
  1. I versamenti nei confronti delle pubbliche  amministrazioni,  di
cui all'articolo 60 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  sono
considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  60  del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                "Art. 60 Rimessione in termini per i versamenti 
                1.  I  versamenti  nei  confronti   delle   pubbliche
          amministrazioni,  inclusi  quelli  relativi  ai  contributi
          previdenziali   ed   assistenziali   ed   ai   premi    per
          l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo  2020
          sono prorogati al 20 marzo 2020."