Art. 21 Rimessione in termini per i versamenti 1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: "Art. 60 Rimessione in termini per i versamenti 1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020."