Art. 21 
 
(Trattamento di assegno ordinario per i datori di  lavoro  che  hanno
          trattamenti di assegni di solidarieta' in corso) 
 
  1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale,
che alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, hanno  in  corso  un  assegno  di  solidarieta',  possono
presentare domanda di concessione  dell'assegno  ordinario  ai  sensi
dell'articolo 19 per un periodo non superiore a  nove  settimane.  La
concessione  del  trattamento  ordinario   sospende   e   sostituisce
l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La concessione  dell'assegno
ordinario puo' riguardare anche  i  medesimi  lavoratori  beneficiari
dell'assegno  di  solidarieta'  a  totale  copertura  dell'orario  di
lavoro. 
  2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di solidarieta' e
assegno concesso ai sensi dell'articolo 19 non  sono  conteggiati  ai
fini  dei  limiti  previsti  dall'articolo  4,  commi  1   e   2,   e
dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148. 
  3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1  a  2
sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma
9. 
  4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai  sensi
del comma 1 e in considerazione della  relativa  fattispecie  non  si
applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8,  secondo  periodo,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  5. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.