Art. 21 
 
Prolungamento  della  ferma  dei  volontari  in  ferma  prefissata  e
reclutamento  straordinario  di  infermieri  militari   in   servizio
                             permanente 
 
  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
 
  a) dopo l'articolo 2204-bis, e' inserito il seguente: 
 
                           "Art. 2204-ter. 
    (Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata) 
  1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020,
2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di  prolungamento
della ferma, di cui agli articoli 954, comma  1,  e  2204,  comma  1,
possono  essere  ammessi,  nei  limiti  delle  consistenze  organiche
previste a legislazione vigente, su proposta della  Forza  armata  di
appartenenza e previo consenso degli  interessati,  al  prolungamento
della ferma  per  un  periodo  massimo  di  sei  mesi,  eventualmente
rinnovabile solo per una volta. 
  2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale,
di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020,  2021  e  2022
partecipano alle procedure per il transito  in  servizio  permanente,
possono  essere  ammessi,  nei  limiti  delle  consistenze  organiche
previste a legislazione vigente e previo consenso degli  interessati,
al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente  necessario
al completamento dell'iter concorsuale.". 
 
  b) dopo l'articolo 2197-ter e' inserito il seguente: 
 
                          "Art. 2197-ter.1. 
      (Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli) 
  1. In  deroga  a  quanto  previsto  dagli  articoli  682  e  760  e
nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata,
come determinate per l'anno 2020  ai  sensi  dell'articolo  2207,  e'
autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta
con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso
per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30
dell'Esercito  italiano,  n.  15  della  Marina  militare  e  n.   15
dell'Aeronautica militare. 
  2. Il concorso di cui al comma  1  e'  riservato  al  personale  in
servizio appartenente ai  ruoli  dei  sergenti  e  dei  volontari  in
servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti  di  eta',  in
possesso dei seguenti requisiti: 
  a) laurea per la professione sanitaria infermieristica  e  relativa
abilitazione professionale; 
  b) non aver riportato  nell'ultimo  biennio  sanzioni  disciplinari
piu' gravi della consegna. 
  3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi la  tipologia
e i criteri di  valutazione  dei  titoli  di  merito  ai  fini  della
formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.".