Art. 21 
 
                      Responsabilita' erariale 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "La  prova  del  dolo
richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.". 
  2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilita' dei
soggetti sottoposti alla  giurisdizione  della  Corte  dei  conti  in
materia di contabilita' pubblica per l'azione di  responsabilita'  di
cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai
casi in cui la produzione del danno  conseguente  alla  condotta  del
soggetto agente e' da  lui  dolosamente  voluta.  La  limitazione  di
responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni
cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.