ART. 210
               (autorizzazioni in ipotesi particolari)

  1. Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente  decreto  non  abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla
gestione  dell'impianto,  ovvero  intendano, comunque, richiedere una
modifica  dell'autorizzazione  alla gestione di cui sono in possesso,
ovvero  ne  richiedano  il  rinnovo  presentano  domanda alla regione
competente  per  territorio,  che  si  pronuncia entro novanta giorni
dall'istanza.  La procedura di cui al presente comma si applica anche
a  chi  intende avviare una attivita' di recupero o di smaltimento di
rifiuti  in  un impianto gia' esistente, precedentemente utilizzato o
adibito  ad  altre attivita'. Ove la nuova attivita' di recupero o di
smaltimento  sia  sottoposta  a valutazione di impatto ambientale, si
applicano  le  disposizioni previste dalla parte seconda del presente
decreto per le modifiche sostanziali.
  2.   Resta   ferma  l'applicazione  della  normativa  nazionale  di
attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla  prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel
campo  di applicazione della medesima, con particolare riferimento al
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
  3.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le prescrizioni
necessarie   per   garantire   l'attuazione   dei   principi  di  cui
all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
    a)  i  tipi  ed  i  quantitativi  di  rifiuti  da  smaltire  o da
recuperare;
    b)   i   requisiti  tecnici,  con  particolare  riferimento  alla
compatibilita'  del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai
quantitativi  massimi  di  rifiuti  ed alla conformita' dell'impianto
alla nuova forma di gestione richiesta;
    c)  le  precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
    d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
    e) il metodo di trattamento e di recupero;
    f)  i  limiti  di  emissione  in  atmosfera  per  i  processi  di
trattamento  termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da recupero
energetico;
    g)  le  prescrizioni  per  le  operazioni  di messa in sicurezza,
chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
    h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente,
o  altre  equivalenti;  tali  garanzie  sono in ogni caso ridotte del
cinquanta   per   cento  per  le  imprese  registrate  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  19  marzo  2001  (Emas),  e  del  quaranta per cento nel caso di
imprese  in  possesso  della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001;
    i)  la  data  di  scadenza  dell'autorizzazione, in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 208, comma 12.
  4.  Quando  a  seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti,  la  cui  costruzione  e'  stata  autorizzata,  questi  non
risultino  conformi  all'autorizzazione  predetta,  ovvero  non siano
soddisfatte    le    condizioni    e    le   prescrizioni   contenute
nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1,
quest'ultima  e'  sospesa,  previa diffida, per un periodo massimo di
dodici  mesi.  Decorso  tale  temine  senza  che  il  titolare  abbia
adempiuto  a  quanto  disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione
stessa e' revocata.
  5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano al
deposito  temporaneo  effettuato nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo  183,  comma  1,  lettera m), che e' soggetto unicamente
agli  adempimenti  relativi  al  registro  di carico e scarico di cui
all'articolo  190  ed  al divieto di miscelazione di cui all'articolo
187.  La  medesima  esclusione  opera  anche  quando  l'attivita'  di
deposito   temporaneo  nel  luogo  di  produzione  sia  affidata  dal
produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il
conferimento  di  rifiuti da parte del produttore all'affidatario del
deposito  temporaneo  costituisce  adempimento  agli  obblighi di cui
all'articolo  188,  comma  3. In tal caso le annotazioni sia da parte
del  produttore  che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono
essere effettuate entro ventiquattro ore.
  6.  Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di imbarco e
sbarco  in  caso  di trasporto transfrontaliero di rifiuti si applica
quanto previsto dall'articolo 208, comma 14.
  7.  Per  gli impianti mobili, di cui all'articolo 208, comma 15, si
applicano le disposizioni ivi previste.
  8.   Ove  l'autorita'  competente  non  provveda  a  concludere  il
procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione entro i termini
previsti  dal  comma  1,  si  applica  il  potere  sostitutivo di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  9.  Le  autorizzazioni  di  cui  al presente articolo devono essere
comunicate,  a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di
cui  all'articolo  212,  comma 1, che cura l'inserimento in un elenco
nazionale,  accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di
cui  all'articolo  212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
 
          Note all'art. 210:
              - L'art.  5  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112, e' il seguente:
              "Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
          funzioni  e  ai  compiti spettanti alle regioni e agli enti
          locali,  in  caso  di  accertata  inattivita'  che comporti
          inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          alla  Unione  europea  o pericolo di grave pregiudizio agli
          interessi   nazionali,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente per materia,
          assegna   all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per
          provvedere.
              2.  Decorso  inutilmente tale termine, il Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  soggetto  inadempiente,  nomina  un
          commissario che provvede in via sostitutiva.
              3.  In  casi  di  assoluta  urgenza,  non si applica la
          procedura  di  cui  al  comma 1 e il Consiglio dei Ministri
          puo'  adottare  il  provvedimento  di  cui  al  comma 2, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
          concerto  con  il  Ministro competente. Il provvedimento in
          tal   modo   adottato   ha   immediata   esecuzione  ed  e'
          immediatamente  comunicato  rispettivamente alla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di seguito
          denominata  "Conferenza  Stato-regioni"  e  alla Conferenza
          Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
          delle   comunita'  montane,  che  ne  possono  chiedere  il
          riesame,  nei  termini e con gli effetti previsti dall'art.
          8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              4.  Restano  ferme le disposizioni in materia di poteri
          sostitutivi previste dalla legislazione vigente.".