Art. 210 
 
                      Contabilita' semplificata 
 
    1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a
20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario  di
importo inferiore a 40.000 euro, la contabilita' puo' essere  redatta
in forma semplificata mediante apposizione del  visto  del  direttore
dei  lavori  sulle  fatture  di  spesa.  Detto   visto   attesta   la
corrispondenza  del  lavoro  svolto  con  quanto  fatturato,  secondo
valutazioni proprie del direttore dei lavori che  tengono  conto  dei
lavori effettivamente eseguiti. 
  2. Il certificato di regolare esecuzione puo' essere sostituito con
l'apposizione del visto del direttore dei  lavori  sulle  fatture  di
spesa. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/12/2010,  n.  303
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.