(Norme-art. 210)
                              Art. 210 
                            (Competenza) 
  1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o  decreti  che
regolano la competenza per materia o per territorio  in  deroga  alla
disciplina del  codice  nonche'  le  disposizioni  che  prevedono  la
competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti
costituenti reato.