Art. 210 
 
 
   (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari) 
 
  1. Presso l'ANAC e' istituita la Camera arbitrale per  i  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi,  forniture,  di  seguito  camera
arbitrale. 
  2. La Camera arbitrale cura la formazione  e  la  tenuta  dell'Albo
degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico
degli arbitri camerali e provvede  agli  adempimenti  necessari  alla
costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale. 
  3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il  consiglio
arbitrale. 
  4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri,  e'  nominato
dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia
dei contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture,  al  fine  di
garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonche'  dotati
dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla medesima Autorita'.  Al
suo interno, l'ANAC  sceglie  il  Presidente.  L'incarico  ha  durata
quinquennale  ed  e'  retribuito   nella   misura   determinata   dal
provvedimento  di  nomina  nei  limiti   delle   risorse   attribuite
all'Autorita' stessa. Il Presidente e  i  consiglieri  sono  soggetti
alle incompatibilita' e ai divieti previsti dal comma 10. 
  5. Per l'espletamento delle sue funzioni  la  Camera  arbitrale  si
avvale  di  una  struttura  di  segreteria  con   personale   fornito
dall'ANAC. 
  6. La Camera arbitrale cura annualmente  la  rilevazione  dei  dati
emergenti dal contenzioso in  materia  di  contratti  pubblici  e  li
trasmette all'Autorita' e alla cabina di regia  di  cui  all'articolo
212. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 18,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'albo degli
arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle  seguenti
categorie: 
  a)avvocati iscritti agli albi  ordinari  e  speciali  abilitati  al
patrocinio davanti alle magistrature  superiori  e  in  possesso  dei
requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; 
  b) tecnici in possesso  del  diploma  di  laurea  in  ingegneria  e
architettura abilitati all'esercizio della professione da  almeno  10
anni e iscritti ai relativi albi; 
  c) professori universitari di  ruolo  nelle  materie  giuridiche  e
tecniche e dirigenti delle  pubbliche  amministrazioni,  con  provata
esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi  e
forniture. 
  8. La Camera arbitrale cura,  altresi',  in  sezione  separata,  la
tenuta dell'elenco dei periti per la nomina  dei  consulenti  tecnici
nei  giudizi  arbitrali.  Sono  iscritti  all'elenco  i  soggetti  in
possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza  professionale
di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all'albo professionale,  se
richiesta. 
  9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e  c),  nonche'  al
comma  8  del  presente  articolo,  sono   rispettivamente   inseriti
nell'albo  degli  arbitri  e  nell'elenco  dei  periti,  su   domanda
corredata da curriculum e da adeguata  documentazione  comprovante  i
requisiti. 
  10. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti  ha
validita' triennale e puo' essere nuovamente conseguita  decorsi  due
anni dalla scadenza del  triennio.  Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come
modificato dall'articolo 1,  comma  42,  lettera  l,  della  legge  6
novembre 2012, n.190, durante  il  periodo  di  appartenenza,  e  nei
successivi  tre  anni,  i  soggetti  iscritti  all'albo  non  possono
espletare incarichi professionali in favore delle parti  dei  giudizi
arbitrali da essi decisi,  ivi  compreso  l'incarico  di  arbitro  di
parte. 
  11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'articolo  815
del codice di procedura civile. 
  12. Per le ipotesi di cui all'articolo  209,  comma  8,  la  Camera
arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei  collegi
arbitrali.  Possono  essere  iscritti  all'elenco  i  funzionari   in
possesso di diploma di laurea in  materia  giuridica  o  economica  o
equipollenti e, ove necessario, in  materie  tecniche,  inseriti  nei
ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianita' di servizio in ruolo  non
inferiore a cinque anni. Gli eventuali  oneri  relativi  alla  tenuta
dell'elenco  sono   posti   a   carico   dei   soggetti   interessati
all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe  idonee  ad  assicurare
l'integrale copertura dei suddetti costi. 
  13. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati  in
corso e definiti, i  dati  relativi  alle  vicende  dei  medesimi,  i
nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti. 
 
          Note all'art. 210 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  18,  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione): 
              "Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione) 
              (Omissis) 
              18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
          militari, agli avvocati e  procuratori  dello  Stato  e  ai
          componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
          decadenza  dagli  incarichi  e  la  nullita'   degli   atti
          compiuti,  la  partecipazione   a   collegi   arbitrali   o
          l'assunzione di incarico di arbitro unico. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 53 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              "Art.  53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi   e
          incarichi  (Art.  58  del  d.lgs  n.  29  del  1993,   come
          modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n.  358  del
          1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.
          1 del  decreto  legge  n.  361  del  1995,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  n.  437  del  1995,  e,  infine,
          dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art.  16
          del d.lgs n. 387 del 1998). 
              1. Resta ferma  per  tutti  i  dipendenti  pubblici  la
          disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
          e seguenti  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
          deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente  decreto,
          nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale,
          dall'articolo 6, comma 2, del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  17   marzo   1989,   n.   117   e
          dall'articolo  1,  commi  57  e  seguenti  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662.   Restano   ferme   altresi'   le
          disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,  273,  274,
          508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge  23  dicembre
          1992, n. 498, all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.   412,   ed   ogni   altra   successiva
          modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 
              1-bis.  Non  possono  essere  conferiti  incarichi   di
          direzione di strutture deputate alla gestione del personale
          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi
          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni
          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni. 
              2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri
          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati. 
              3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,   con   appositi
          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
              3-bis. Ai fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con i Ministri  interessati,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 
              4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3  non
          siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
          nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
          fonti normative. 
              5. In ogni caso, il conferimento  operato  direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche
          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio
          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
              6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo  1,  comma   2,   compresi   quelli   di   cui
          all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con  rapporto
          di lavoro a tempo parziale con prestazione  lavorativa  non
          superiore al cinquanta per cento di quella a  tempo  pieno,
          dei docenti universitari a tempo  definito  e  delle  altre
          categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito  da
          disposizioni   speciali   lo   svolgimento   di   attivita'
          libero-professionali.  Sono  nulli   tutti   gli   atti   e
          provvedimenti   comunque   denominati,   regolamentari    e
          amministrativi,   adottati   dalle    amministrazioni    di
          appartenenza  in  contrasto  con  il  presente  comma.  Gli
          incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono  tutti
          gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei  compiti
          e doveri  di  ufficio,  per  i  quali  e'  previsto,  sotto
          qualsiasi forma,  un  compenso.  Sono  esclusi  i  compensi
          derivanti: 
              a)   dalla   collaborazione   a   giornali,    riviste,
          enciclopedie e simili; 
              b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
          inventore   di   opere   dell'ingegno   e   di   invenzioni
          industriali; 
              c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
              d) da incarichi per i  quali  e'  corrisposto  solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
              e)  da  incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o di fuori ruolo; 
              f)  da   incarichi   conferiti   dalle   organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
              f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti
          della pubblica amministrazione  nonche'  di  docenza  e  di
          ricerca scientifica. 
              7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
          retribuiti che non  siano  stati  conferiti  o  previamente
          autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini
          dell'autorizzazione,       l'amministrazione       verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto  di  interessi.  Con  riferimento  ai  professori
          universitari a tempo pieno, gli  statuti  o  i  regolamenti
          degli atenei disciplinano i criteri e le procedure  per  il
          rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
          decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
          gravi  sanzioni  e  ferma   restando   la   responsabilita'
          disciplinare,  il  compenso  dovuto  per   le   prestazioni
          eventualmente  svolte   deve   essere   versato,   a   cura
          dell'erogante o, in  difetto,  del  percettore,  nel  conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
              7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
          del dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce
          ipotesi   di   responsabilita'   erariale   soggetta   alla
          giurisdizione della Corte dei conti. 
              8. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
              9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono  conferire  incarichi   retribuiti   a   dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica
          la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
          28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
          integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e
          all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle
          finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le
          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
          sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 
              10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,  deve
          essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del
          dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono
          conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta  dal
          dipendente interessato. L'amministrazione  di  appartenenza
          deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta  stessa.  Per
          il  personale   che   presta   comunque   servizio   presso
          amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di
          appartenenza, l'autorizzazione  e'  subordinata  all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45
          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
              11. Entro quindici giorni dall'erogazione del  compenso
          per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici  o
          privati  comunicano  all'amministrazione  di   appartenenza
          l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 
              12. Le amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto. La comunicazione  e'  accompagnata  da
          una  relazione  nella  quale  sono  indicate  le  norme  in
          applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti
          o   autorizzati,   le   ragioni    del    conferimento    o
          dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui
          gli incarichi sono  stati  conferiti  o  autorizzati  e  la
          rispondenza dei medesimi  ai  principi  di  buon  andamento
          dell'amministrazione, nonche' le misure  che  si  intendono
          adottare per il  contenimento  della  spesa.  Entro  il  30
          giugno di  ciascun  anno  e  con  le  stesse  modalita'  le
          amministrazioni  che,  nell'anno  precedente,   non   hanno
          conferito o autorizzato  incarichi  ai  propri  dipendenti,
          anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano  di  non  aver
          conferito o autorizzato incarichi. 
              13.  Entro  il   30   giugno   di   ciascun   anno   le
          amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
          Dipartimento della funzione pubblica, in via  telematica  o
          su apposito supporto magnetico,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato, i compensi, relativi all'anno  precedente,  da
          esse  erogati  o  della  cui   erogazione   abbiano   avuto
          comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 
              14. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127,  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica o su supporto magnetico, entro il 30  giugno  di
          ciascun anno, i compensi percepiti  dai  propri  dipendenti
          anche per incarichi relativi a compiti e doveri  d'ufficio;
          sono altresi' tenute a comunicare  semestralmente  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza, con  l'indicazione  della
          ragione  dell'incarico  e   dell'ammontare   dei   compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento  nelle  proprie  banche  dati  accessibili   al
          pubblico  per  via  telematica,  gli  elenchi  dei   propri
          consulenti indicando l'oggetto, la  durata  e  il  compenso
          dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
          dell'insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di
          conflitto  di  interessi.  Le   informazioni   relative   a
          consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni  al
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,   nonche'    le
          informazioni pubblicate dalle stesse nelle  proprie  banche
          dati accessibili al pubblico per via  telematica  ai  sensi
          del presente  articolo,  sono  trasmesse  e  pubblicate  in
          tabelle riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un
          formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
          e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
          Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento  della
          funzione pubblica trasmette alla Corte dei  conti  l'elenco
          delle amministrazioni che hanno  omesso  di  trasmettere  e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
              15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti  di
          cui ai commi  da  11  a  14  non  possono  conferire  nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. (*) 
              16. Il Dipartimento della funzione pubblica,  entro  il
          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui
          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e
          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della
          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
              16-bis. La Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e dell'articolo 1,  commi  56  e  seguenti,  della
          legge  23  dicembre  1996,   n.   662,   per   il   tramite
          dell'Ispettorato per la  funzione  pubblica.  A  tale  fine
          quest'ultimo opera d'intesa  con  i  Servizi  ispettivi  di
          finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato. 
              16-ter. I dipendenti che,  negli  ultimi  tre  anni  di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per  conto   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
          successivi  alla  cessazione  del  rapporto   di   pubblico
          impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i
          soggetti privati destinatari dell'attivita' della  pubblica
          amministrazione svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I
          contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione
          di quanto previsto dal presente  comma  sono  nulli  ed  e'
          fatto divieto ai soggetti privati che li hanno  conclusi  o
          conferiti di contrattare con le  pubbliche  amministrazioni
          per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti.". 
              (*)La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile -  5
          giugno 2015, n. 98 (Gazzetta Ufficiale 10 giugno  2015,  n.
          23 - Prima serie speciale), ha dichiarato  l'illegittimita'
          costituzionale del  presente  comma,  nella  parte  in  cui
          prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che  omettono  le
          comunicazioni di cui al comma 11 incorrono  nella  sanzione
          di cui allo stesso comma 9». 
              - Si riporta l'articolo 815  del  Codice  di  procedura
          civile: 
              "Art. 815 (Ricusazione degli arbitri) 
              Un arbitro puo' essere ricusato: 
              1) se non  ha  le  qualifiche  espressamente  convenute
          dalle parti; 
              2) se egli stesso, o un ente, associazione  o  societa'
          di cui sia amministratore, ha interesse nella causa; 
              3) se egli stesso o  il  coniuge  e'  parente  fino  al
          quarto grado o e' convivente o commensale abituale  di  una
          delle parti, di  un  rappresentante  legale  di  una  delle
          parti, o di alcuno dei difensori; 
              4) se egli stesso o il  coniuge  ha  causa  pendente  o
          grave  inimicizia  con  una  delle  parti,   con   un   suo
          rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori; 
              5) se e' legato ad una delle parti, a una  societa'  da
          questa controllata, al  soggetto  che  la  controlla,  o  a
          societa' sottoposta a comune controllo, da un  rapporto  di
          lavoro  subordinato  o  da  un  rapporto  continuativo   di
          consulenza o di prestazione d'opera retribuita,  ovvero  da
          altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che  ne
          compromettono  l'indipendenza;  inoltre,  se  e'  tutore  o
          curatore di una delle parti; 
              6) se ha prestato consulenza, assistenza  o  difesa  ad
          una delle parti in una precedente fase della vicenda  o  vi
          ha deposto come testimone. 
              Una parte non  puo'  ricusare  l'arbitro  che  essa  ha
          nominato  o  contribuito  a  nominare  se  non  per  motivi
          conosciuti dopo la nomina. 
              La  ricusazione  e'  proposta   mediante   ricorso   al
          presidente  del  tribunale  indicato   nell'articolo   810,
          secondo comma, entro il termine perentorio di dieci  giorni
          dalla  notificazione  della  nomina  o  dalla  sopravvenuta
          conoscenza  della  causa  di  ricusazione.  Il   presidente
          pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito  l'arbitro
          ricusato e le parti e  assunte,  quando  occorre,  sommarie
          informazioni. 
              Con ordinanza il presidente provvede sulle  spese.  Nel
          caso di manifesta inammissibilita' o manifesta infondatezza
          dell'istanza di ricusazione  condanna  la  parte  che  l'ha
          proposta al pagamento, in favore dell'altra parte,  di  una
          somma equitativamente determinata non superiore  al  triplo
          del massimo del compenso spettante all'arbitro  singolo  in
          base alla tariffa forense. 
              La  proposizione  dell'istanza   di   ricusazione   non
          sospende   il   procedimento   arbitrale,   salvo   diversa
          determinazione degli arbitri.  Tuttavia,  se  l'istanza  e'
          accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato  o  con
          il suo concorso e' inefficace.". 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazz. Uff  9
          maggio 2001, n. 106, S.O..