Art. 2103.
((Prestazione del lavoro.))
((Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e'
stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore
che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili
allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che
incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso puo' essere
assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento
inferiore purche' rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni e' accompagnato, ove necessario,
dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento
non determina comunque la nullita' dell'atto di assegnazione delle
nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al
livello di inquadramento inferiore, purche' rientranti nella medesima
categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di
mansioni e' comunicato per iscritto, a pena di nullita', e il
lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento
e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli
elementi retributivi collegati a particolari modalita' di svolgimento
della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle
commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi
individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del
livello di inquadramento e della relativa retribuzione,
nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione,
all'acquisizione di una diversa professionalita' o al miglioramento
delle condizioni di vita. Il lavoratore puo' farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volonta' del
lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni
sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato
dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Il lavoratore non puo' essere trasferito da un'unita' produttiva ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto
comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario e'
nullo.))
-------------
AGGIORNAMENTO (62)
La L. 13 maggio 1985, n. 190 ha disposto (con l'art. 6, comma 1)
che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103
del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20
maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni
superiori di cui all'articolo 1 della presente legge ovvero a
mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene
definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per
quello superiore fissato dai contratti collettivi".
-------------
AGGIORNAMENTO (63a)
La L. 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla L. 2 aprile
1986, n. 106, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga a
quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile,
come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui
all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali,
che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si
sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore
fissato dai contratti collettivi".