(CODICE CIVILE-art. 2103)
                             Art. 2103. 
 
                     ((Prestazione del lavoro.)) 
 
  ((Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le  quali  e'
stato assunto o a quelle corrispondenti  all'inquadramento  superiore
che abbia successivamente acquisito ovvero a  mansioni  riconducibili
allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle  ultime
effettivamente svolte. 
 
  In caso di  modifica  degli  assetti  organizzativi  aziendali  che
incide  sulla  posizione  del  lavoratore,  lo  stesso  puo'   essere
assegnato  a  mansioni  appartenenti  al  livello  di   inquadramento
inferiore purche' rientranti nella medesima categoria legale. 
 
  Il  mutamento  di  mansioni  e'   accompagnato,   ove   necessario,
dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato  adempimento
non determina comunque la nullita' dell'atto  di  assegnazione  delle
nuove mansioni. 
 
  Ulteriori ipotesi  di  assegnazione  di  mansioni  appartenenti  al
livello di inquadramento inferiore, purche' rientranti nella medesima
categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. 
 
  Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento  di
mansioni e' comunicato  per  iscritto,  a  pena  di  nullita',  e  il
lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento
e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione  per  gli
elementi retributivi collegati a particolari modalita' di svolgimento
della precedente prestazione lavorativa. 
 
  Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma,  o  avanti  alle
commissioni  di  certificazione,  possono  essere  stipulati  accordi
individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e  del
livello   di   inquadramento   e   della    relativa    retribuzione,
nell'interesse del lavoratore  alla  conservazione  dell'occupazione,
all'acquisizione di una diversa professionalita' o  al  miglioramento
delle condizioni di vita. Il lavoratore puo' farsi  assistere  da  un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o  conferisce
mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 
 
  Nel caso di assegnazione a  mansioni  superiori  il  lavoratore  ha
diritto  al  trattamento  corrispondente   all'attivita'   svolta   e
l'assegnazione  diviene  definitiva,  salvo  diversa   volonta'   del
lavoratore, ove  la  medesima  non  abbia  avuto  luogo  per  ragioni
sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo  fissato
dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. 
 
  Il lavoratore non puo' essere trasferito da un'unita' produttiva ad
un'altra se non per  comprovate  ragioni  tecniche,  organizzative  e
produttive. 
 
  Salvo che ricorrano le condizioni di cui al  secondo  e  al  quarto
comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario e'
nullo.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (62) 
  La L. 13 maggio 1985, n. 190 ha disposto (con l'art.  6,  comma  1)
che "In deroga a quanto previsto dal primo comma  dell'articolo  2103
del codice civile, come modificato dall'articolo 13  della  legge  20
maggio 1970, n. 300,  l'assegnazione  del  lavoratore  alle  mansioni
superiori di  cui  all'articolo  1  della  presente  legge  ovvero  a
mansioni dirigenziali,  che  non  sia  avvenuta  in  sostituzione  di
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto,  diviene
definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi  o  per
quello superiore fissato dai contratti collettivi". 
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AGGIORNAMENTO (63a) 
  La L. 13 maggio 1985, n. 190, come modificata  dalla  L.  2  aprile
1986, n. 106, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che  "In  deroga  a
quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile,
come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n.  300,
l'assegnazione  del  lavoratore  alle  mansioni  superiori   di   cui
all'articolo 2 della presente legge ovvero a  mansioni  dirigenziali,
che non sia  avvenuta  in  sostituzione  di  lavoratori  assenti  con
diritto alla conservazione del posto, diviene  definitiva  quando  si
sia protratta per il periodo di  tre  mesi  o  per  quello  superiore
fissato dai contratti collettivi".