ART. 211
    (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)

   1.  I  termini  di  cui  agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla
meta'  per  l'autorizzazione  alla  realizzazione ed all'esercizio di
impianti  di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le
seguenti condizioni:
    a)  le  attivita' di gestione degli impianti non comportino utile
economico;
    b)  gli  impianti  abbiano  una  potenzialita'  non superiore a 5
tonnellate  al  giorno,  salvo  deroghe giustificate dall'esigenza di
effettuare  prove  di  impianti  caratterizzati  da  innovazioni, che
devono pero' essere limitate alla durata di tali prove.
   2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' di due anni,
salvo  proroga  che  puo' essere concessa previa verifica annuale dei
risultati raggiunti e non puo' comunque superare altri due anni.
   3.  Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano
stati  approvati  e  autorizzati  entro il termine di cui al comma 1,
l'interessato  puo'  presentare  istanza  al Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio, che si esprime nei successivi sessanta
giorni  di  concerto  con  i  Ministri  delle  attivita' produttive e
dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca.  La  garanzia
finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello Stato.
   4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute
e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al
comma  1  e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  che  si  esprime  nei  successivi  sessanta  giorni,  di
concerto  con  i  Ministri delle attivita' produttive, della salute e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
   5.  L'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo  deve essere
comunicata,  a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di
cui  all'articolo  212,  comma 1, che cura l'inserimento in un elenco
nazionale,  accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di
cui  all'articolo  212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.