Art. 211 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura (art. 183, d.P.R. n. 554/1999) 1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile. 2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilita', tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento. 3. E' consentito l'utilizzo di programmi informatizzati tali da garantire l'autenticita' e l'integrita' delle scritture contabili; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 183. 4. Il registro di contabilita' e' numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile.
Note all'art. 211 - Il testo degli artt. 2219 e 2215 del Codice Civile e' il seguente: “ART. 2219 (Tenuta della contabilita') - Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilita' senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.” “ART. 2215 (Modalita' di tenuta delle scritture contabili) - I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione”