(Norme-art. 211)
                              Art. 211 
            (Rapporti tra azione civile e azione penale) 
  1. Salvo quanto disposto  dall'articolo  75  comma  2  del  codice,
quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria  del
processo civile  o  amministrativo  a  causa  della  pendenza  di  un
processo penale, il processo civile o amministrativo e' sospeso  fino
alla definizione del processo penale se questo puo' dare luogo a  una
sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se e'
gia' stata esercitata l'azione penale.