(CODICE CIVILE-art. 2118)
                             Art. 2118. 
 
           (Recesso dal contratto a tempo indeterminato). 
 
  Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato, dando  il  preavviso  nel  termine  e  nei  modi
stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'. 
 
  In mancanza di preavviso, il  recedente  e'  tenuto  verso  l'altra
parte a un'indennita' equivalente all'importo della retribuzione  che
sarebbe spettata per il periodo di preavviso. 
 
  La stessa indennita' e' dovuta dal datore di  lavoro  nel  caso  di
cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.