Art. 2119.
(Recesso per giusta causa).
Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto prima della
scadenza del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o senza
preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto. Se il contratto e' a tempo indeterminato,
al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete
l'indennita' indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il
fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa
dell'azienda.