(CODICE CIVILE-art. 2119)
                             Art. 2119. 
 
                     (Recesso per giusta causa). 
 
  Ciascuno dei contraenti puo' recedere  dal  contratto  prima  della
scadenza del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o senza
preavviso, se il contratto  e'  a  tempo  indeterminato,  qualora  si
verifichi  una  causa  che  non  consenta  la   prosecuzione,   anche
provvisoria, del rapporto. Se il contratto e' a tempo  indeterminato,
al  prestatore  di  lavoro  che  recede  per  giusta  causa   compete
l'indennita' indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. 
 
  Non costituisce  giusta  causa  di  risoluzione  del  contratto  il
fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta  amministrativa
dell'azienda.