ART. 212
                 (Albo nazionale gestori ambientali)

  1.  E'  costituito,  presso il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio,   l'Albo   nazionale   gestori   ambientali,  di  seguito
denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso
il  medesimo  Ministero,  ed  in  Sezioni  regionali  e  provinciali,
istituite  presso  le  Camere  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  dei  capoluoghi  di regione e delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano.  I  componenti del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per
ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o
maggiori  oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione  e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere
deliberante  ed  e'  composto  da  diciannove  membri di comprovata e
documentata  esperienza  tecnico-economica  o giuridica nelle materie
ambientali  nominati  con  decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
    a)  due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di cui uno con funzioni di Presidente;
    b)  uno  dal Ministro delle attivita' produttive, con funzioni di
vice-Presidente;
    c) uno dal Ministro della salute;
    d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
    e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    f) uno dal Ministro dell'interno;
    g) tre dalle regioni;
    h)  uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria,
artigianato e agricoltura;
    i)  sei  dalle  organizzazioni maggiormente rappresentative delle
categorie  economiche  interessate,  di  cui due dalle organizzazioni
rappresentative  della  categoria degli autotrasportatori e due dalle
associazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;
    l)    due    dalle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative.
  3.  Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
sono composte:
    a)   dal   Presidente   della  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  o  da  un  membro del Consiglio camerale
all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
    b)  da  un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella
materia   ambientale   designato  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma, con funzioni di vice-Presidente;
    c)  da  un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella
materia  ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o
dalla provincia autonoma;
    d)   da   un  esperto  di  comprovata  esperienza  nella  materia
ambientale,  designato  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
    e)  da  due  esperti  designati dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle categorie economiche;
    f)  da  due  esperti  designati  dalle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative.
  4.  Le  funzioni  del  Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
dell'Albo   sono   svolte,  sino  alla  scadenza  del  loro  mandato,
rispettivamente  dal  Comitato  nazionale  e  dalle Sezioni regionali
dell'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano la gestione dei
rifiuti  gia'  previsti  all'articolo  30  del  decreto legislativo 5
febbraio  1997, n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza   pubblica,   dai  nuovi  componenti  individuati  ai  sensi,
rispettivamente,  del  comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere e)
ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.
  5.  L'iscrizione  all'Albo  e'  requisito  per lo svolgimento delle
attivita'  di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti
da  terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica
dei  siti,  di  bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione  dei  rifiuti  senza  detenzione  dei rifiuti stessi,
nonche'  di  gestione  di  impianti  di  smaltimento e di recupero di
titolarita'  di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento
e  di  recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma
15.   Sono  esonerati  dall'obbligo  di  cui  al  presente  comma  le
organizzazioni  di  cui  agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c),
223,  224,  228,  233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di
evidenze  documentali  o  contabili  che  svolgano funzioni analoghe,
fermi  restando  gli  adempimenti  documentali e contabili previsti a
carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
  6.   L'iscrizione   deve   essere  rinnovata  ogni  cinque  anni  e
costituisce  titolo  per  l'esercizio delle attivita' di raccolta, di
trasporto,  di  commercio  e  di  intermediazione dei rifiuti; per le
altre  attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il
cui   esercizio  sia  stato  autorizzato  o  allo  svolgimento  delle
attivita' soggette ad iscrizione.
  7.  Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti,  le imprese che effettuano attivita' di intermediazione e di
commercio  dei  rifiuti,  senza detenzione dei medesimi, e le imprese
che   effettuano  l'attivita'  di  gestione  di  impianti  mobili  di
smaltimento  e  recupero  dei rifiuti devono prestare idonee garanzie
finanziarie  a  favore  dello  Stato.  Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta   per   cento  per  le  imprese  registrate  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  19  marzo  2001  (Emas),  e  del  quaranta per cento nel caso di
imprese  in  possesso  della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001.
  8.  Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri
rifiuti non pericolosi come attivita' ordinaria e regolare nonche' le
imprese  che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantita' che
non  eccedano  trenta  chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno
non  sono  sottoposte  alla prestazione delle garanzie finanziarie di
cui  al comma 7 e sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali
a  seguito  di  semplice  richiesta  scritta  alla  sezione dell'Albo
regionale  territorialmente  competente senza che la richiesta stessa
sia soggetta a valutazione relativa alla capacita' finanziaria e alla
idoneita'  tecnica  e  senza  che  vi  sia  l'obbligo  di  nomina del
responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di
un  diritto  annuale  di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai
sensi  dell'articolo  21  del  decreto  del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
  9.  Le  imprese  che  effettuano  attivita' di gestione di impianti
fissi  di  smaltimento  e  di  recupero  di  titolarita' di terzi, le
imprese  che  effettuano  le  attivita'  di  bonifica  dei  siti e di
bonifica  dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie
finanziarie  a  favore della regione territorialmente competente, nel
rispetto  dei  criteri  generali  di  cui  all'articolo 195, comma 2,
lettera h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le
imprese  registrate  ai  sensi  del regolamento (CE) n. 761/2001, del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del
quaranta   per   cento   nel   caso  di  imprese  in  possesso  della
certificazione  ambientale  ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le
garanzie di cui al presente comma devono essere in ogni caso prestate
in base alla seguente distinzione:
    a)  le imprese che effettuano l'attivita' di gestione di impianti
fissi  di  smaltimento  e  di recupero di titolarita' di terzi devono
prestare  le  garanzie  finanziarie  a  favore della regione per ogni
impianto che viene gestito;
    b)  le  imprese che effettuano l'attivita' di bonifica dei siti e
dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a
favore della regione per ogni intervento di bonifica.
  10.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  di  concerto  con i Ministri delle attivita' produttive,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze,
sentito  il  parere  del Comitato nazionale, da emanare entro novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte quarta del
presente  decreto,  sono  definite  le  attribuzioni  e  le modalita'
organizzative  dell'Albo,  i  requisiti,  i termini e le modalita' di
iscrizione,  i  diritti  annuali d'iscrizione, nonche' le modalita' e
gli  importi  delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a
favore   dello  Stato.  Fino  all'emanazione  del  predetto  decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del
decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto
di cui al presente comma si informa ai seguenti principI:
    a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte
le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
    b)  coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
    c)  trattamento  uniforme dei componenti delle Sezioni regionali,
per garantire l'efficienza operativa;
    d)  effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i  diritti di
segreteria e i diritti annuali di iscrizione.
  11.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  sentita  la  Conferenza  Stato  regioni,  sono fissati i
criteri  generali  per  la  definizione delle garanzie finanziarie da
prestare a favore delle regioni.
  12.  E'  istituita, presso l'Albo, una Sezione speciale, alla quale
sono  iscritte  le  imprese  di  paesi  europei  ed  extraeuropei che
effettuano  operazioni  di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi,
elencate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), per la produzione di
materie  prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica,
nel  rispetto  delle  condizioni  e  delle  norme tecniche nazionali,
comunitarie  e  internazionali  individuate  con decreto del Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio. Sino all'emanazione del
predetto  decreto  continuano  ad applicarsi le condizioni e le norme
tecniche   riportate   nell'Allegato   1   al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  5  febbraio 1998. L'iscrizione e' effettuata a seguito
di  comunicazione  all'albo da parte dell'azienda estera interessata,
accompagnata  dall'attestazione  di  conformita'  a tali condizioni e
norme  tecniche  rilasciata  dall'autorita'  pubblica  competente nel
Paese  di  appartenenza.  Le modalita' di funzionamento della sezione
speciale sono stabilite dal Comitat o nazionale dell'Albo; nelle more
di  tale  definizione  l'iscrizione e' sostituita a tutti gli effetti
dalla   comunicazione   corredata  dall'attestazione  di  conformita'
dell'autorita' competente.
  13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i provvedimenti di sospensione, di
revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento  dell'iscrizione, nonche'
l'accettazione,  la  revoca  e lo svincolo delle garanzie finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla
Sezione   regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
l'impresa  interessata,  in  base  alla  normativa  vigente  ed  alle
direttive emesse dal Comitato nazionale.
  14.  Fino  all'emanazione  dei decreti di cui al presente articolo,
continuano  ad applicarsi le disposizioni gia' in vigore alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.
  15.  Avverso  i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli
interessati  possono  proporre,  nel  termine  di decadenza di trenta
giorni  dalla  notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato
nazionale dell'Albo.
  16.  Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle
Sezioni  regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti
dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo
le  previsioni,  anche  relative  alle  modalita'  di versamento e di
utilizzo,   che   saranno   determinate   con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  di  concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze. L'integrazione del Comitato
nazionale   e   delle   Sezioni   regionali   e   provinciali  con  i
rappresentanti  di cui ai commi 2, lettera 1), e 3, lettere e) ed f),
e'  subordinata  all'entrata  in  vigore  del  predetto decreto. Sino
all'emanazione  del  citato  decreto, si applicano le disposizioni di
cui  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20 dicembre 1993 e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre
1995.
  17.  La  disciplina  regolamentare  dei casi in cui, ai sensi degli
articoli  19  e  20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di
un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia
di  inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
  18. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti  sottoposti  a  procedure semplificate ai sensi dell'articolo
216,  ed  effettivamente  avviati al riciclaggio ed al recupero, e le
imprese  che  trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui
al  regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio 1993 non sono sottoposte
alle  garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo
mediante l'invio di comunicazione di inizio di attivita' alla Sezione
regionale    o   provinciale   territorialmente   competente.   Detta
comunicazione  deve  essere  rinnovata ogni cinque anni e deve essere
corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo
13  del  decreto  ministeriale  28 aprile 1998, n. 406, nonche' delle
deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti
elementi:
    a)  la  quantita',  la  natura,  l'origine  e la destinazione dei
rifiuti;
    b)   la   rispondenza  delle  caratteristiche  tecniche  e  della
tipologia  del  mezzo  utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in
relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
    c)  il  rispetto  delle  condizioni  ed il possesso dei requisiti
soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria.
  19.  Entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  della comunicazione di
inizio  di attivita' le Sezioni regionali e provinciali prendono atto
dell'awenta iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 18 in
appositi  elenchi  dandone  comunicazione al Comitato nazionale, alla
provincia territorialmente competente ed all'interessato.
  20.  Le  imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi
del  comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al
comma 18 se lo svolgimento dell'attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti  sottoposti  a  procedure semplificate ai sensi dell'articolo
216  ed  effettivamente  avviati  al  riciclaggio  e  al recupero non
comporta  variazioni  della categoria, della classe e della tipologia
di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.
  21.  Alla  comunicazione  di  cui  al  comma  18  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  21 della legge 7 agosto 1990, n.
241.  Alle  imprese  che  svolgono  le attivita' di cui al comma 18 a
seguito  di  comunicazione  corredata  da documentazione incompleta o
inidonea, si applica il disposto di cui all'articolo 256, comma 1.
  22.  I  soggetti  firmatari  degli accordi e contratti di programma
previsti  dall'articolo  181 e dall'articolo 206 sono iscritti presso
un'apposita  sezione  dell'Albo,  a  seguito  di  semplice  richiesta
scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai
commi 8 e 9.
  23.  Sono  istituiti  presso il Comitato nazionale i registri delle
imprese  autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta
giorni,   nei   quali   sono   inseriti,   a  domanda,  gli  elementi
identificativi  dell'impresa  consultabili dagli operatori secondo le
procedure  fissate  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  nel rispetto dei principi di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro
dodici  mesi  dall'entrata  in vigore della parte quarta del presente
decreto,  sono  resi  disponibili al pubblico, senza oneri, anche per
via  telematica,  secondo  i criteri fissati dal predetto decreto. Le
Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito
dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa
autorizzata,    l'attivita'    per    la   quale   viene   rilasciata
l'autorizzazione,  i  rifiuti  oggetto dell'attivita' di gestione, la
scadenza   dell'autorizzazione   e   successivamente  segnalano  ogni
variazione  delle  predette  informazioni  c  he intervenga nel corso
della  validita'  dell'autorizzazione  stessa.  Nel  caso  di ritardo
dell'Amministrazione   superiore   a   trenta   giorni  dal  rilascio
dell'autorizzazione,   l'impresa  interessata  puo'  inoltrare  copia
autentica  del  provvedimento,  anche per via telematica, al Comitato
nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.
  24.  Le imprese che effettuano attivita' di smaltimento dei rifiuti
non  pericolosi  nel  luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi
dell'articolo  215  sono  iscritte  in  un  apposito  registro con le
modalita' previste dal medesimo articolo.
  25.  Le  imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai
sensi  dell'articolo 216 sono iscritte in un apposito registro con le
modalita' previste dal medesimo articolo.
  26.  Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli
interessati  sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di
iscrizione,   per  ogni  tipologia  di  registro,  pari  a  50  euro,
rideterminabile  ai  sensi  dell'articolo 21 del decreto del Ministro
dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24
e  25  sono  versati,  secondo  le modalita' di cui al comma 16, alla
competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli
separatamente  e  ad  utilizzarli  integralmente per l'attuazione dei
medesimi commi.
  27.  La  tenuta  dei  registri  di  cui  ai  commi  22 e 23 decorre
dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 16.
  28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Note all'art. 212:
              - L'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e' il seguente:
              "Art.  30  (Imprese  sottoposte  ad  iscrizione).  - 1.
          L'Albo   nazionale   delle  imprese  esercenti  servizi  di
          smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del
          decreto-legge  31 agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume
          la  denominazione  di  Albo  nazionale  delle  imprese  che
          effettuano  la  gestione dei rifiuti, di seguito denominato
          Albo,  ed  e' articolato in un comitato nazionale, con sede
          presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali,
          istituite   presso   le  Camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  dei  capoluoghi  di regione. I
          componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
          durano in carica cinque anni.
              2.   Il   Comitato   nazionale   dell'Albo   ha  potere
          deliberante  ed  e'  composto  da  15  membri esperti nella
          materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, e designati rispettivamente:
                a) due  dal  Ministro  dell'ambiente,  di cui uno con
          funzioni di Presidente;
                b) uno  dal  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
                c) uno dal Ministro della sanita';
                d) uno   dal   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione;
                e) tre dalle Regioni;
                j) uno   dell'Unione   italiana   delle   Camere   di
          commercio;
                g) sei  dalle  categorie economiche, di cui due delle
          categorie degli autotrasportatori.
              3.  Le  Sezioni  regionali dell'Albo sono istituite con
          decreto   del  Ministro  dell'ambiente  da  emanarsi  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente decreto e sono composte:
                a)  dal  Presidente della Camera di commercio o da un
          membro  del  Consiglio  camerale  all'uopo  designato,  con
          funzioni di presidente;
                b) da   un   funzionario   o   dirigente  esperto  in
          rappresentanza  della  giunta  regionale  con  funzioni  di
          vicepresidente;
                c) da   un   funzionario   o   dirigente  esperto  in
          rappresentanza   delle   province   designato   dall'Unione
          regionale delle Province;
                d)    da    un   esperto   designato   dal   Ministro
          dell'ambiente.
              4.  Le  imprese  che  svolgono  attivita' di raccolta e
          trasporto  di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le
          imprese  che  raccolgono  e trasportano rifiuti pericolosi,
          esclusi  i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano
          la  quantita'  di  trenta chilogrammi al giorno o di trenta
          litri  al  giorno  effettuati  dal  produttore degli stessi
          rifiuti,   nonche'  le  imprese  che  intendono  effettuare
          attivita'  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei beni
          contenenti  amianto,  di  commercio  ed intermediazione dei
          rifiuti,  di  gestione  di  impianti  di  smaltimento  e di
          recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
          mobili  di  smaltimento  e  di  recupero di rifiuti, devono
          essere   iscritte   all'Albo.   L'iscrizione   deve  essere
          rinnovata  ogni  cinque anni e sostituisce l'autorizzazione
          all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
          commercio  e  di  intermediazione dei rifiuti; per le altre
          attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti
          il  cui  esercizio  sia  stato  autorizzato  ai  sensi  del
          presente decreto.
              5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di
          sospensione,  di  revoca,  di  decadenza  e di annullamento
          dell'iscrizione,    nonche',    dal    1°   gennaio   1998,
          l'accettazione  delle  garanzie finanziarie sono deliberati
          dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede
          legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente
          ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
              6.  Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  dei  trasporti e della navigazione e del
          tesoro,  da  adottarsi  entro  novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, sono definite le
          attribuzioni   e   le  modalita'  organizzative  dell'Albo,
          nonche'  i  requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti
          d'iscrizione,  le  modalita'  e  gli importi delle garanzie
          finanziarie,  che  devono  essere  prestate  a favore dello
          Stato  dalle  imprese  di cui al comma 4, in conformita' ai
          seguenti principi:
                a) individuazione    di    requisiti    univoci   per
          l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
                b)    coordinamento    con   la   vigente   normativa
          sull'autotrasporto,  in  coerenza  con  la finalita' di cui
          alla lettera a);
                c) trattamento  uniforme dei componenti delle Sezioni
          regionali, per garantire l'efficienza operativa;
                d)  effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i
          diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
              7.  In  attesa  dell'emanazione  dei decreti, di cui ai
          commi  2  e  3  continuano  ad operare, rispettivamente, il
          Comitato   nazionale   e  le  Sezioni  regionali  dell'Albo
          nazionale  delle  imprese  esercenti servizi di smaltimento
          dei  rifiuti  di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto
          1987,  n.  361,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 ottobre   1987,   n.   441.   L'iscrizione  all'Albo  e'
          deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
              8.  Fino  all'emanazione  dei decreti di cui al comma 6
          continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti.  Le
          imprese  che intendono effettuare attivita' di bonifica dei
          siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio
          ed  intermediazione  dei rifiuti devono iscriversi all'albo
          entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative
          norme tecniche.
              9.  Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate
          e  le  domande  d'iscrizione  presentate all'Albo nazionale
          delle  imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
          di  cui  all'art.  10  del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
          361,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1987,  n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e
          delle  relative  disposizioni  di  attuazione, alla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
              10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di
          capacita'   finanziaria  per  l'iscrizione  all'Albo  delle
          aziende  speciali,  dei  consorzi  e  delle societa' di cui
          all'art.   22  della  legge  8 giugno  1990,  n.  142,  che
          esercitano  i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito
          dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo
          e'  effettuata  sulla  base  di  apposita  comunicazione di
          inizio  di  attivita'  del comune o del consorzio di comuni
          alla    sezione    regionale   dell'Albo   territorialmente
          competente  ed  e'  efficace  solo  per le attivita' svolte
          nell'interesse  del comune medesimo o dei consorzi ai quali
          il comune stesso partecipa.
              11.  Avverso  i  provvedimenti  delle sezioni regionali
          dell'Albo  gli interessati possono promuovere, entro trenta
          giorni  dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al
          Comitato nazionale dell'Albo.
              12.  Alla  segreteria  dell'Albo e' destinato personale
          comandato  da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici,
          secondo   criteri   stabiliti   con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
              13.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  si provvede con le
          entrate  derivanti  dai diritti di segreteria e dai diritti
          annuali  d'iscrizione,  secondo  le  modalita' previste dal
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20 dicembre  1993  e
          successive modifiche.
              14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994,  n.  407, non si applica alle domande di iscrizione e
          agli atti di competenza dell'Albo.
              15.   Per   le   attivita'   di  cui  al  comma  4,  le
          autorizzazioni   rilasciate   ai   sensi  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in
          scadenza,  sono prorogate, a cura delle amministrazioni che
          le   hanno   rilasciate,   fino   alla  data  di  efficacia
          dell'iscrizione   all'Albo   o  a  quella  della  decisione
          definitiva  sul  provvedimento di diniego di iscrizione. Le
          stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida,
          di  variazione,  di  sospensione o di revoca delle predette
          autorizzazioni.
              16.  Le  imprese che effettuano attivita' di raccolta e
          trasporto  dei  rifiuti sottoposti a procedure semplificate
          ai   sensi  dell'art.  33,  ed  effettivamente  avviati  al
          riciclaggio  ed  al  recupero,  non  sono  sottoposte  alle
          garanzie  finanziarie  di  cui  al  comma 6 e sono iscritte
          all'Albo  previa  comunicazione di inizio di attivita' alla
          sezione   regionale   territorialmente   competente.  Detta
          comunicazione  deve  essere  rinnovata ogni due anni e deve
          essere  corredata  da  idonea documentazione predisposta ai
          sensi  del  decreto  ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e
          successive   modifiche   ed   integrazioni,  nonche'  delle
          deliberazioni  del Comitato nazionale dalla quale risultino
          i seguenti elementi:
                a) la   quantita',   la   natura,   l'origine   e  la
          destinazione dei rifiuti;
                b) la frequenza media della raccolta;
                c) la  rispondenza  delle  caratteristiche tecniche e
          della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
          dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
                d)  il  rispetto  delle condizioni ed il possesso dei
          requisiti  soggettivi,  di idoneita' tecnica e di capacita'
          finanziaria.
              16-bis.   Entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione di inizio di attivita' le sezioni regionali e
          provinciali  iscrivono  le  imprese  di  cui  al comma 1 in
          appositi   elenchi   dandone   comunicazione   al  Comitato
          nazionale,  alla  provincia  territorialmente competente ed
          all'interessato.  Le  imprese  che  svolgono  attivita'  di
          raccolta  e  trasporto  di  rifiuti  sottoposti a procedure
          semplificate  ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle
          disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
              17.  Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano
          le  disposizioni  di  cui  all'art. 21 della legge 7 agosto
          1990, n. 241.
              17-bis.  Sono  esonerati dall'obbligo di cui al comma 4
          consorzi  di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
          decreto  e  i  consorzi  di  cui  all'art.  9-quinquies del
          decreto-legge  9 settembre  1988,  n.  397, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  1988,  n. 475, e
          all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.
              - L'art.  21  del  decreto  del  Ministro dell'ambiente
          28 aprile 1998, n. 406, e' il seguente:
              "Art.   21  (Risorse  finanziarie).  -  1.  Le  domande
          d'iscrizione,  variazione  o  cancellazione  dall'Albo sono
          assoggettate  all'assolvimento di un diritto di segreteria.
          Tale  diritto  e'  fissato  nella  misura  prevista  per le
          denunce   del   registro  delle  imprese  delle  camere  di
          commercio.
              2.    Successivamente   all'assegnazione   del   numero
          d'iscrizione all'Albo, le imprese possono richiedere presso
          qualsiasi  camera  di  commercio il rilascio di certificati
          d'iscrizione  o  visure.  Tali  documenti  sono soggetti al
          pagamento  degli  importi  previsti  per  il rilascio della
          certificazione  del  registro delle imprese della camera di
          commercio.
              3. Il pagamento di tutti i diritti di segreteria dovra'
          essere  effettuato  tramite  versamento  su  conto corrente
          postale  intestato  alla  sezione  regionale o direttamente
          presso  gli  sportelli della sezione regionale in cui viene
          richiesto il servizio.
              4.  Le  imprese  iscritte  all'Albo  sono  tenute  alla
          corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i
          seguenti ammontari:
                a)  imprese  che  effettuano attivita' di gestione di
          rifiuti  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  lettera  a) (per
          popolazione servita):
                  superiore   o   uguale  a  500.000  abitanti,  lire
          3.500.000;
                  inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a
          100.000 abitanti, L. 2.500.000;
                  inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a
          50.000 abitanti, L. 2.000.000;
                  inferiore  a 50.000 abitanti e superiore o uguale a
          20.000 abitanti, L. 1.500.000;
                  inferiore  a 20.000 abitanti e superiore o uguale a
          5.000 abitanti, L. 700.000;
                  inferiore a 5.000 abitanti, L. 300.000;
                b) le  imprese  che  effettuano attivita' di gestione
          dei rifiuti di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d),
          e),  f),  g) ed h), sono suddivise nelle seguenti classi in
          funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:
                  quantita' annua complessivamente trattata superiore
          o uguale a 200.000 tonnellate, L. 3.500.000;
                  quantita' annua complessivamente trattata superiore
          o   uguale  a  60.000  tonnellate  e  inferiore  a  200.000
          tonnellate, L. 2.500.000;
                  quantita' annua complessivamente trattata superiore
          o   uguale   a  15.000  tonnellate  e  inferiore  a  60.000
          tonnellate, L. 2.000.000;
                  quantita' annua complessivamente trattata superiore
          o   uguale   a   6.000  tonnellate  e  inferiore  a  15.000
          tonnellate, L. 1.500.000;
                  quantita' anima complessivamente trattata superiore
          o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate,
          L. 700.000;
                  quantita' annua complessivamente trattata inferiore
          a 3.000 tonnellate, L. 300.000;
                c) le  imprese  che  effettuano attivita' di gestione
          dei  rifiuti  di  cui all'art. 8, comma 1, lettere i) ed l)
          (importi dei lavori cantierabili):
                  oltre lire quindici miliardi, L. 6.000.000;
                  fino a lire quindici miliardi, L. 4.000.000;
                  fino a lire tre miliardi, L. 2.500.000;
                  fino a lire ottocento milioni, L. 1.300.000;
                  fino a lire cento milioni, L. 600.000.
              5.  Il diritto annuale deve essere riscosso da ciascuna
          sezione  regionale  mediante  appositi  bollettini di conto
          corrente  postale,  approvati  dal  comitato  nazionale  ed
          emessi  su  moduli  e  con scadenze uniformi sul territorio
          nazionale.
              6.  Al  fine  di  garantire l'effettiva copertura delle
          spese  di  funzionamento  dell'Albo, i diritti d'iscrizione
          sono  rideterminati  e  aggiornati con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  dei trasporti e della
          navigazione   e   del   tesoro.   A  tali  fini  i  diritti
          d'iscrizione  sono  rideterminati  trascorsi due anni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e,
          successivamente,  ogniqualvolta  si  renda  necessario.  Ai
          medesimi  fini  si procede all'aggiornamento dei diritti di
          segreteria  simultaneamente e conformemente all'adeguamento
          dei diritti del registro delle imprese.
              7.  L'omissione  del  pagamento  del  diritto annuo nei
          termini   previsti   comporta   la   sospensione  d'ufficio
          dall'Albo,  che  permane fino a quando non venga effettuato
          il pagamento.
              8.  Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  dei  trasporti e della navigazione e del
          tesoro  sono stabiliti la quota del diritto d'iscrizione da
          destinare   alle   spese   di  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  sezioni  regionali  e  provinciali,  e
          potranno essere apportate modifiche al decreto del Ministro
          dell'ambiente  20 dicembre  1993, di cui all'art. 30, comma
          13,  del  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, che
          disciplina  le  modalita'  di gestione e di rendicontazione
          delle  quote  dei  diritti  di iscrizione da destinare alle
          spese  di  funzionamento  del  Comitato  nazionale  e delle
          sezioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
          gestione dei rifiuti.".
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 5 febbraio
          1998, (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
          alle  procedure  semplificate  di  recupero  ai sensi degli
          articoli 31  e  33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n.  22),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile
          1998, n. 88, S.O.
              -  Il decreto ministeriale 13 dicembre 1995, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  1° marzo  1996,  n.  51,  reca:
          "Modalita' di versamento dei diritti di iscrizione all'Albo
          nazionale  delle  imprese  esercenti servizi di smaltimento
          dei rifiuti".
              -  Gli  articoli 19  e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, sono i seguenti:
              "Art.  19 (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni
          atto    di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non
          costitutiva,  permesso  o  nulla  osta comunque denominato,
          comprese  le  domande  per  le  iscrizioni  in albi o ruoli
          richieste  per  l'esercizio  di  attivita' imprenditoriale,
          commerciale   o   artigianale   il   cui  rilascio  dipenda
          esclusivamente    dall'accertamento    dei    requisiti   e
          presupposti  di  legge o di atti amministrativi a contenuto
          generale  e  non  sia  previsto  alcun limite o contingente
          complessivo   o   specifici   strumenti  di  programmazione
          settoriale  per  il rilascio degli atti stessi, con la sola
          esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte  alla  difesa  nazionale, alla pubblica sicurezza,
          all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
          amministrazione   delle  finanze,  ivi  compresi  gli  atti
          concernenti  le  reti  di  acquisizione  del gettito, anche
          derivante  dal  gioco,  alla  tutela  della  salute e della
          pubblica    incolumita',   del   patrimonio   culturale   e
          paesaggistico  e dell'ambiente, nonche' degli att i imposti
          dalla   normativa   comunitaria,   e'   sostituito  da  una
          dichiarazione  dell'interessato  corredata, anche per mezzo
          di   autocertificazioni,   delle   certificazioni  e  delle
          attestazioni  normativamente  richieste.  L'amministrazione
          competente  puo'  richiedere  informazioni o certificazioni
          relative  a  fatti,  stati  o qualita' soltanto qualora non
          siano    attestati    in   documenti   gia'   in   possesso
          dell'amministrazione   stessa   o  non  siano  direttamente
          acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
              2.  L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
          iniziata  decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
          della    dichiarazione    all'amministrazione   competente.
          Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
          da' comunicazione all'amministrazione competente.
              3.  L'amministrazione  competente, in caso di accertata
          carenza  delle  condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
          nel   termine   di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione   di   cui   al   comma  2,  adotta  motivati
          provvedimenti  di  divieto di prosecuzione dell'attivita' e
          di  rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo che, ove cio' sia
          possibile,   l'interessato   provveda   a  conformare  alla
          normativa  vigente  detta attivita' ed i suoi effetti entro
          un  termine  fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
          inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque salvo il
          potere    dell'amministrazione   competente   di   assumere
          determinazioni   in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
          prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
          il  termine  per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
          sono  sospesi,  fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
          massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
          puo'  adottare  i  propr  i provvedimenti indipendentemente
          dall'acquisizione  del  parere.  Della  sospensione e' data
          comunicazione all'interessato.
              4.  Restano  ferme le disposizioni di legge vigenti che
          prevedono  termini  diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
          per  l'inizio  dell'attivita'  e  per  l'adozione  da parte
          dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
          di  prosecuzione  dell'attivita'  e  di  rimozione dei suoi
          effetti.
              5.  Ogni  controversia  relativa  all'applicazione  dei
          commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
          giudice amministrativo.".
              "Art.   20   (Silenzio   assenso)   -  1.  Fatta  salva
          l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
          parte  per  il  rilascio di provvedimenti amministrativi il
          silenzio   dell'amministrazione   competente   equivale   a
          provvedimento   di   accoglimento   della   domanda,  senza
          necessita'  di  ulteriori istanze o diffide, se la medesima
          amministrazione  non  comunica all'interessato, nel termine
          di  cui  all'art.  2,  commi  2  o  3,  il provvedimento di
          diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
              2.  L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
          trenta  giorni  dalla  presentazione dell'istanza di cui al
          comma  1,  una  conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
          anche  tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
          dei controinteressati.
              3.  Nei  casi  in  cui il silenzio dell'amministrazione
          equivale  ad  accoglimento della domanda, l'amministrazione
          competente   puo'   assumere   determinazioni   in  via  di
          autotutela,   ai   sensi   degli   articoli 21-quinquies  e
          21-nonies.
              4.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano   agli   atti   e   procedimenti  riguardanti  il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
          nazionale,  la  pubblica  sicurezza  e  l'immigrazione,  la
          salute  e  la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui la
          normativa  comunitaria  impone  l'adozione di provvedimenti
          amministrativi  formali,  ai casi in cui la legge qualifica
          il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
          nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con i Ministri competenti.
              5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.".
              -  L'art.  13  del  decreto  del Ministro dell'ambiente
          28 aprile 1998, n. 406, recita:
              "Art.  13 (Procedure semplificate) - 1. I seguenti enti
          ed  imprese  sono  iscritti  all'Albo  sulla  base  di  una
          comunicazione   di  inizio  di  attivita'  presentata  alla
          sezione regionale o provinciale territorialmente competente
          ai sensi dell'art. 12, comma 1:
                a) aziende  speciali,  consorzi  e  societa'  di  cui
          all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che svolgono
          attivita'  di  gestione  di  rifiuti  urbani  e  assimilati
          nell'interesse di comuni o consorzi di comuni;
                b) imprese  che  effettuano  attivita'  di raccolta e
          trasporto  dei  rifiuti  individuati ai sensi dell'art. 33,
          del   decreto   legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22  ed
          effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero.
              2.   La   comunicazione   d'inizio   di  attivita'  per
          l'iscrizione  degli enti e delle imprese di cui al comma 1,
          lettera  a)  e' effettuata dal comune o da uno dei comuni o
          dal  consorzio  di  comuni  nel  cui  interesse  e'  svolta
          l'attivita',  il quale garantisce il possesso dei requisiti
          di  idoneita'  tecnica e di capacita' finanziaria richiesti
          ai  sensi  dell'art.  11.  Tale  comunicazione  deve essere
          corredata dalla seguente documentazione:
                a)   dichiarazione   di   accettazione,   con   firma
          autenticata, del responsabile tecnico;
                b)  foglio  notizie fornito dalla sezione regionale o
          provinciale;
                c) attestazione  comprovante il pagamento del diritto
          di segreteria e del diritto di iscrizione.
              3.  Le  imprese  di  cui al comma 1, lettera b), devono
          corredare  la  comunicazione  di inizio di attivita' con la
          seguente documentazione:
                a) dichiarazione,  resa dal soggetto interessato, che
          attesti  sotto  la  propria responsabilita' il possesso dei
          requisiti di cui all'art. 10;
                b) nominativo  e  dichiarazione  di accettazione, con
          firma autenticata, del responsabile tecnico;
                c) un  foglio  notizie  per ogni categoria per cui si
          chiede  l'iscrizione,  fornito  dalla  sezione  regionale o
          provinciale   competente,   nel   quale  sono  indicati  la
          quantita',   la  natura,  l'origine,  la  destinazione  dei
          rifiuti,  la  frequenza  media  della  raccolta  e  i mezzi
          utilizzati;
                d) documentazione di cui all'art. 12, comma 3;
                e) attestazione  comprovante il pagamento del diritto
          di segreteria e del diritto di iscrizione;
                f) certificazioni    comprovanti   i   requisiti   di
          idoneita'   tecnica  e  di  capacita'  finanziaria  di  cui
          all'art. 11.
              4.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione   di  inizio  di  attivita',  completa  della
          documentazione  richiesta  ai  sensi  dei  commi  2 e 3, le
          sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui
          al  comma 1  in  appositi  elenchi dandone comunicazione al
          Comitato   nazionale,   alla   provincia   territorialmente
          competente ed all'interessato.
              5.  L'iscrizione  delle imprese ed enti di cui al comma
          1,  lettera  a),  e'  efficace solo per le attivita' svolte
          nell'interesse del comune o dei consorzi al quale il comune
          partecipa.
              6.  Le  sezioni  regionali  e  provinciali  procedono a
          verificare  la  sussistenza dei presupposti e dei requisiti
          richiesti  per  l'esercizio  dell'attivita'  da parte delle
          imprese e delle aziende iscritte ai sensi del comma 4.
              7. Qualora le sezioni regionali e provinciali accertino
          il   mancato  rispetto  dei  presupposti  o  dei  requisiti
          richiesti  dispongono con provvedimento motivato il divieto
          di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non
          provveda  a  conformarsi  alla  normativa  vigente entro il
          termine prefissato dalle sezioni medesime.
              8.   Alla  comunicazione  di  inizio  di  attivita'  si
          applicano  le  disposizioni  di cui all'art. 21 della legge
          7 agosto 1990, n. 241.".
              -  Il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O.,  reca:  "Codice  in  materia  di  protezione dei dati
          personali.".